Certificazione delle transazione su biglietti aerei
di Euroconference Centro Studi TributariUn’agenzia di viaggio OLTA (online travel agency – tale agenzia non ha una sede fisica e chi lavora per essa lavora da remoto in Italia), non IATA, effettua giornalmente, a tutte le ore del giorno (in quanto i clienti provengono da tutto il mondo) vendite di biglietteria aera, tramite consolidatore e pertanto in ambito di “pratica di intermediazione” prevalentemente verso soggetti Iva (italiani ed esteri), ma anche verso persone fisiche.
Tale “pratica di intermediazione” si compone di 2 movimenti contabili:
- emissione della fattura elettronica per il relativo diritto di agenzia (fee fissa);
- emissione del corrispettivo giornaliero per il biglietto intermediato relativamente al solo margine corrispondente alla differenza tra il costo del biglietto e quanto invece pagato dal cliente. È fondamentale per l’agenzia di viaggio non emettere una fattura per l’intermediazione dei biglietti, in quanto ai biglietti intermediati viene applicato un prezzo superiore a quello di acquisto (c.d. “biglietto ricaricato”), in questo modo con l’emissione del corrispettivo il cliente non può vedere il ricarico in quanto lo stesso riceve solo copia di un estratto conto a fine mese (cosa che invece sarebbe visibile nel caso in cui venisse emessa fattura elettronica).
Tali corrispettivi (relativi ai ricarichi dei biglietti) sono stati ad oggi gestiti con emissione di ricevute cartacee facendo ricorso “all’esonero alla tenuta di corrispettivi elettronici a norma del D.M. del 10/5/2019 n. 115 del 18/5/19 (data pubblicazione in gazzetta ufficiale) per i compensi relativi alle prenotazioni di servizi in nome e per conto del cliente (diritti/fee di agenzia per l’emissione di biglietteria, prenotazioni in hotel a nome del cliente, ecc.) di qualsiasi ammontare.” Ovviamente tali corrispettivi, ancorché non elettronici, sono annotati nel registro dei corrispettivi per la corretta rilevazione dell’imposta Iva e del ricavo ai fini reddituali.
È possibile per la casistica sopra segnalata continuare a rilevare i corrispettivi in forma cartacea? Oppure è obbligatorio trasmettere tali corrispettivi elettronicamente all’Agenzia delle entrate?
Inoltre, quando sorge l’obbligo dell’invio dei corrispettivi, in data di emissione del biglietto o al momento dell’incasso?
LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO…