Certificazione Unica: niente ravvedimento per i sostituti distratti
di Raffaele PellinoAnche quest’anno sanzioni “salate” per chi dimentica di inviare una Certificazione Unica. Resta ferma, infatti, la posizione dell’Agenzia delle Entrate sulla impossibilità di ricorrere al ravvedimento operoso per sanare l’omesso/tardivo invio della certificazione.
Posizione, questa, che si ritiene quanto meno discutibile visto che la stessa non risulta legata ad una norma di legge ma ad un problema di tempistiche: la circolare 6/E/2015, infatti, fa presente che le tempistiche previste per l’invio delle certificazioni uniche ed il loro utilizzo per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, “non sono compatibili con i tempi normativamente previsti per il ravvedimento”.
Al di là delle indicazioni delle Entrate – tenuto conto che tutte le violazioni tributarie sono ravvedibili nei termini e nei modi di cui all’articolo 13 del Dlgs. 472/1997 – una soluzione “estrema” potrebbe essere quella di procedere comunque al ravvedimento operoso ponendo, poi, la questione davanti al giudice tributario in seguito alla contestazione degli uffici. Si tratta, comunque, di una soluzione non raccomandabile o, quanto meno, da valutare con particolare attenzione.
Ciò premesso, non resta che provvedere quanto prima all’invio della certificazione.
L’articolo 4 D.P.R. 322/1998, infatti – al comma 6-quinquies – dispone che, per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro (in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 D.lgs. 472/1997, in tema di “cumulo giuridico”), con un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta.
Tuttavia, se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dal termine di presentazione, la sanzione è ridotta a un terzo (e, quindi, diventerebbe pari 33,33 euro per ogni certificazione), con un massimo di euro 20.000. Dette sanzioni dovrebbero trovare applicazione per tutte le certificazioni da trasmettere telematicamente alle Entrate, anche se riguardanti elementi reddituali irrilevanti ai fini della dichiarazione precompilata (come, ad esempio, i redditi di lavoro autonomo o le provvigioni).
Va qui precisato che – per effetto della Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 933 della L. 205/2017) – è stata normativamente prevista la possibilità di inviare telematicamente le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770, entro il 31 ottobre).
Pertanto, sarà possibile differire al 31 ottobre l’invio delle certificazioni uniche riguardanti, ad esempio:
- i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni;
- i compensi erogati a contribuenti forfetari o a minimi, ancorché non assoggettati a ritenuta;
- le provvigioni;
- i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto;
- i redditi esenti.
Un altro momento da tener bene a mente è quello concernente la consegna della certificazione al contribuente-sostituito.
Si rammenta, infatti, che il sostituto d’imposta deve consegnare la Certificazione Unica 2018 in duplice copia al contribuente-sostituito (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), entro il prossimo 31 marzo, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. È facoltà del sostituto d’imposta trasmettere la certificazione in formato elettronico. Tale modalità di consegna – precisano le istruzioni al modello – potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare tale certificazione rilasciata per via elettronica, mentre, deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al soggetto deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.
Resta fermo, in capo al sostituto d’imposta, l’onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea.
Ciò detto, anche nel caso di omessa, infedele o tardiva consegna della certificazione al contribuente-sostituito si potrebbe incorrere in sanzioni: si tratta della disposizione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), D.Lgs. 471/1997 che punisce con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro le omissioni di ogni comunicazione prescritta dalla legge ovvero l’invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri. Tuttavia, nel caso in cui la certificazione unica sia consegnata al contribuente-sostituito in data successiva al termine stabilito, ma comunque in tempo utile per l’assolvimento degli obblighi dichiarativi e dei relativi versamenti, non pare siano applicabili sanzioni, in quanto si ritiene che la suddetta violazione rientri tra quelle “meramente” formali; nella pratica, comunque, non si rilevano – in questi anni – particolari casistiche di applicazione della stessa.