Cessazione partita Iva e divieto di compensazione in F24
di Clara PolletSimone DimitriL’articolo 2 D.L. 124/2019 inserisce tre nuovi commi (2-quater, 2-quinquies e 2-sexies) all’articolo 17 D.Lgs. 241/1997 in materia di compensazione dei crediti; tali disposizioni stabiliscono l’esclusione dei destinatari di provvedimenti di cessazione della partita Iva, ovvero di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, dalla possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti.
L’articolo in commento dispone che, in deroga alla generale previsione che l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione (articolo 8 dello statuto del contribuente), ai contribuenti destinatari di un provvedimento di cessazione della partita Iva viene preclusa la facoltà di avvalersi (a partire dalla data di notifica) della compensazione dei crediti d’imposta.
Si ricorda che con la richiesta di attribuzione del numero di partita Iva il contribuente è soggetto a riscontri automatizzati, volti all’individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio, che possono portare ad accessi nel luogo di esercizio dell’attività. Gli Uffici fiscali sono chiamati a verificare la completezza ed esattezza dei dati forniti da tali soggetti per la loro identificazione ai fini dell’Iva (articolo 35, comma 15-bis, D.P.R. 633/1972).
Pertanto, l’Agenzia delle entrate effettua nei confronti dei titolari di partita Iva riscontri e controlli, formali e sostanziali, sull’esattezza e completezza dei dati applicando criteri di valutazione del rischio mirati, prevalentemente, ad individuare soggetti privi dei requisiti soggettivi e/o oggettivi Iva.
A tal fine l’Agenzia valuta a priori (provvedimento del 12 giugno 2017 del direttore dell’Agenzia delle entrate):
- gli elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale o al rappresentante legale, agli amministratori e ai soci della persona giuridica titolare della partita Iva;
- gli elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività operativa, finanziaria, gestionale, nonché ausiliaria da parte del soggetto titolare della partita Iva;
- gli elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita Iva, con particolare riferimento alle omissioni e\o incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
- gli elementi di rischio relativi a collegamenti con soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi o fraudolenti.
Nel caso in cui, dai controlli in commento venga constatata la mancanza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dal D.P.R. 633/1972, l’Ufficio notifica al contribuente un provvedimento di cessazione della partita Iva, indebitamente richiesta o mantenuta, con effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento stesso.
Il decreto fiscale (articolo 2) prevede che tali soggetti non potranno utilizzare i crediti in compensazione nel modello F24, a prescindere dalla loro tipologia e dall’importo e anche qualora non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento. Tale esclusione rimane in vigore fino a quando permangono le circostanze che hanno determinato la cessazione della partita Iva.
Nella relazione che accompagna il decreto in esame viene evidenziato che i predetti crediti potranno essere esclusivamente oggetto di richiesta di rimborso (articolo 38 D.P.R. 602/1973 e articolo 30 D.P.R. 633/1972), ovvero essere riportati quale eccedenza pregressa nella dichiarazione successiva.
Il nuovo comma 2-quinquies prevede, invece, che anche i soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati Vies non possono avvalersi, a partire dalla data di notifica, della compensazione dei crediti Iva.
Ricordiamo che il citato Provvedimento del 12 giugno 2017 dell’Agenzia fissa, tra gli altri, anche i criteri e le modalità per l’esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, nel caso in cui dai controlli venga constatato che il soggetto, sebbene in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini Iva, abbia consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode Iva. L’Ufficio, valutata la gravità del comportamento, può notificare un provvedimento di esclusione dell’operatore dalla banca dati Vies, rendendo invalida la partita Iva nel sistema elettronico di cui all’articolo 17 Regolamento (UE) 904/2010.
Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione delle previsioni descritte, il modello F24 viene scartato (comma 2-sexies) con apposita ricevuta motivata (provvedimento del 28 agosto 2018 del direttore dell’Agenzia delle entrate); in esito alle verifiche effettuate l’Agenzia delle entrate comunica lo scarto al contribuente che ha trasmesso la delega di pagamento.
In tal caso, tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti.
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