Anche le successive operazioni sulle azioni proprie, annullamento o cessione, vanno gestite secondo la “sostanza” dell’operazione.
A tal proposito, il principio contabile OIC 28 dedicato al patrimonio netto ha specificato che, nel caso di successiva alienazione delle azioni proprie, l’eventuale differenza tra il valore contabile della riserva e il valore di realizzo delle azioni cedute, non transita per il conto economico ma va imputata ad incremento o decremento di un’altra voce del patrimonio netto, e così anche nel caso di successivo annullamento delle azioni proprie.
È stato quindi superato l’approccio contrattuale per uniformarsi alla logica IAS/IFRS che privilegia l’approccio sostanziale: le operazioni sulle azioni proprie rappresentano, nella sostanza fenomeni di restituzione di ricchezza ai soci (al momento del loro acquisto) o di acquisizione di nuovi apporti, nel caso di successiva vendita.
Non rilevano pertanto a conto economico ma solo nell’ambito dello stato patrimoniale.
Come ulteriore conseguenza della cessione, si liberano le riserve vincolate al regime di indistribuibilità e indisponibilità assoluta al momento dell’acquisto a servizio della riserva negativa: in capo a tali riserve viene pertanto ripristinato il loro regime originario.
Il coordinamento tra le regole contabili introdotte dal D.Lgs. 139/2015 e dagli aggiornati principi contabili e le relative disposizioni fiscali (articolo 13-bis D.L. 244/2016 e articolo 2 D.M. 3 agosto 2017), che hanno introdotto e disciplinato il principio di derivazione rafforzata per le imprese OIC-adopter, evidenzia che le operazioni che hanno come oggetto azioni proprie sono prive di rilevanza fiscale.
L’acquisto e la successiva rivendita di azioni proprie, così come non fa emergere alcun componente, positivo o negativo, a livello di conto economico non evidenzia neppure alcun differenziale, positivo da tassare o negativo da dedurre.
Eccezion fatta per le micro-imprese, definite dall’articolo 2435-ter del codice civile, alle quali non si applica il principio di derivazione rafforzata.
Le micro-imprese devono, pertanto, gestire un doppio binario civilistico e fiscale, tra la contabilizzazione delle operazioni di acquisto e cessione di azioni proprie che non transitano per il conto economico e la loro rilevanza fiscale, ovvero plusvalenze o minusvalenze da registrare sotto forma di variazioni in aumento o in diminuzione in dichiarazione dei redditi.
Variazioni in aumento o in diminuzione che devono in ogni caso seguire le regole fiscali del Tuir, ovverosia:
con il problema di definire l’iscrizione delle azioni proprie nell’attivo immobilizzato, richiesto tanto per la rateizzazione della plusvalenza quanto per l’applicazione della PEX.
A tal proposito Assonime (circolare 14/2017) ha suggerito il riferimento a quanto indicato dalla circolare 36/E/2004, anche se in relazione a fattispecie diverse (bilanci bancari e società di persone in contabilità ordinaria), ovvero l’indicazione di investimento durevole che risulti dalla nota integrativa (che però le micro-imprese possono anche non redigere) o, in mancanza, da elementi contabili certi e precisi.
Dato in ogni caso questo doppio binario civilistico e fiscale, le micro-imprese che acquisto azioni proprie dovranno compilare il quadro di riconciliazione RV nell’ambito della dichiarazione dei redditi, per far emergere il valore fiscale delle stesse.