Cessione dei crediti energetici
di Clara PolletSimone DimitriIn alternativa all’utilizzo diretto in compensazione, i crediti di imposta relativi al recupero nell’anno 2022 dei costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale possono essere ceduti a soggetti terzi.
Tra i destinatari del credito, che può essere ceduto solo per intero, ci sono anche gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 385/1993,
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 209/2005.
Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
Pertanto, i soggetti che intervengono nell’acquisizione non procedono se ci sono i presupposti per la segnalazione di operazioni sospette e/o l’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela (articoli 35 e 42 D.Lgs. 231/2007).
I contratti di cessione conclusi in violazione di queste disposizioni sono nulli.
In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 D.Lgs. 241/1997, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), D.P.R. 322/1998 e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 D.Lgs. 241/1997.
I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente, in compensazione con delega F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate ed entro la medesima data.
Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, sono state definite con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate.
A tal proposito il Provvedimento del 30.06.2022, prot. n. 253445 ha indicato la possibilità di effettuare la comunicazione della cessione a decorrere dal 7 luglio e fino al 21 dicembre 2022 per i crediti di imposta relativi al primo e secondo trimestre 2022.
Il Provvedimento del 06.10.2022, prot. n. 376961 ha esteso le regole del provvedimento di giugno anche ai crediti del terzo trimestre. La cessione del credito di imposta del terzo trimestre 2022 è comunicata all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 6 ottobre 2022 e fino al 22 marzo 2023. Rimangono da comunicare invece entro il 21 dicembre 2022 le cessioni dei crediti di imposta a favore delle imprese esercenti l’attività della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante relativi al secondo e terzo trimestre 2022.
Un ulteriore provvedimento provvederà a regolare la cessione dei crediti relativi ai mesi di ottobre e novembre.
Si applicano le disposizioni che prevedono la possibile sospensione del credito entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione di cessione e la responsabilità in capo ai cessionari solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto (di cui agli articoli 122-bis e 121, commi da 4 a 6, D.L. 34/2020).
Per quanto riguarda la tempistica di compensazione con delega F24 da parte dei cessionari, questa dovrà avvenire entro termini differenti a seconda del periodo di riferimento:
- entro il 31 dicembre 2022, per i crediti relativi al primo e secondo trimestre 2022,
- entro il 31 marzo 2023 per i crediti relativi al terzo trimestre ed ai mesi di ottobre e novembre.
Per l’utilizzo in compensazione con modello F24 sul portale dell’Agenzia delle entrate, la risoluzione 38/E/2022 ha istituito codici differenti rispetto a quelli utilizzati dagli originari beneficiari; il cessionario del credito riporterà nella sezione Erario i codici esposti in tabella.
Codice tributo | Descrizione | Norma |
7720 | credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) | articolo 15 D.L. 4/2022 |
7721 | credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) | articolo 4 D.L. 17/2022 |
7722 | credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) | articolo 15.1 D.L. 4/2022 |
7723 | credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) | articolo 5 D.L. 17/2022 |
7724 | credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) | articolo 3 D.L. 21/2022 |
7725 | credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) | articolo 4 D.L. 21/2022 |
Con la risoluzione 59/E/2022, pubblicata ieri, sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, da parte dei cessionari, dei crediti di imposta del terzo trimestre 2022 acquistati e accettati tramite la Piattaforma cessione crediti.
Codice tributo | Descrizione | Norma |
7728 | credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) | articolo 6, comma 1, D.L. 115/2022 |
7729 | credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (terzo trimestre 2022) | articolo 6, comma 2, D.L. 115/2022 |
7730 | credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) | articolo 6, comma 3, D.L. 115/2022 |
7731 | credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) |