Cessione del bonus energetico: a quali soggetti?
di Clara PolletSimone DimitriLe spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per:
- interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, nonché
- quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Mise 26 giugno 2015,
sono oggetto di detrazione dall’imposta (pari, rispettivamente, al 70% o al 75% delle spese sostenute) in dieci quote annuali di pari importo.
I soggetti beneficiari (condòmini) possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione, in luogo della detrazione stessa spettante, verso:
- i fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero
- altri soggetti privati
con facoltà di una sola successiva cessione del credito (ai sensi dell’articolo 14 D.L. 63/2013).
La facoltà di optare per la cessione del credito era già prevista per i soggetti non capienti con bassi redditi (articolo 14, comma 2-ter, D.L. 63/2013) e, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la legge di Bilancio 2018 ha esteso tale possibilità per tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici richiamati nell’articolo 14 del D.L. 63/2013, ivi compresi quelli effettuati sulle singole unità immobiliari (articolo 1, comma 3, lett. a, n. 10), L. 205/2017).
Il credito d’imposta cedibile (solo dopo che è divenuto disponibile e solo previa accettazione del fornitore) corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda spettante per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari, tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo d’imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori. La detrazione che può essere oggetto di cessione è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascun fornitore.
Se il credito di imposta è ceduto al fornitore che ha effettuato gli interventi, la fattura emessa è comprensiva dell’importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d’imposta.
Il credito d’imposta al cessionario, che non sia stato oggetto di successiva cessione, è ripartito in dieci quote annuali, utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs 241/1997, a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e comunque dopo l’accettazione del credito stesso, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L’Agenzia delle entrate, con la risposta 415/E/2019, fornisce un riepilogo della disciplina della cessione del credito relativo ad interventi di riqualificazione energetica, delineando il perimetro dei soggetti a cui può essere ulteriormente ceduto.
In particolare, è stato chiarito che per altri soggetti privati devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione (per evitare la cedibilità illimitata dei crediti d’imposta).
A titolo esemplificativo la detrazione potrà essere, dunque ceduta, nel caso di interventi condominiali:
- nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero
- più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti a un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo, ad esclusione, tuttavia, per i soggetti diversi dai cd. no tax area, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari. Risulta cedibile nei confronti di organismi associativi anche se partecipati dai soggetti classificabili nel settore delle società finanziarie qualora questi detengano una partecipazione non maggioritaria o non esercitano un controllo di diritto o di fatto sull’ente partecipato e le ESCO (circolare 11/E/2018, paragrafo 4).
Nel caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente a un consorzio oppure a una rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al consorzio o alla rete.
Nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un sub-appaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e, quindi, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.
In sintesi, il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito va individuato nel “rapporto che ha dato origine alla detrazione“, ciò allo scopo di evitare che le cessioni dei crediti in argomento si trasformino, di fatto, in strumenti finanziari negoziabili con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica.
Nel caso posto all’attenzione dell’Agenzia delle entrate, la società istante sostiene le spese per la riqualificazione e matura il diritto alla detrazione; la relativa detrazione è imputata ai soci per trasparenza. La società beneficiaria chiede se i soci possano retrocedere il credito corrispondente alla detrazione.
La risposta dell’Amministrazione è negativa: i soci non possono cedere nuovamente alla società istante il credito corrispondente alla detrazione in quanto tale facoltà non è disciplinata dalla previsione normativa in argomento. “Laddove, dunque, venisse consentita tale possibilità di retrocedere il credito all’originario titolare della detrazione si realizzerebbe l’effetto di permettere al beneficiario stesso di optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un corrispondente credito d’imposta, facoltà non prevista dalla norma”.