Per quanto riguarda il primo aspetto, il principale effetto fiscale della cessione del contratto di leasing riguarda la generazione di una sopravvenienza attiva imponibile, ai sensi dell’articolo 88, comma 5, Tuir. Tale sopravvenienza è calcolata considerando il valore normale dell’autovettura alla data della cessione, al netto dei canoni residui e del prezzo di riscatto attualizzati. Questo principio è stato chiarito dalla circolare n. 108/1996, che specifica come il valore normale debba essere ridotto dell’attualizzazione dei costi residui a carico del cessionario.
Quando l’autovettura oggetto della cessione rientra nell’ambito dell’articolo 164, Tuir, si aggiungono ulteriori considerazioni. Tale norma introduce limitazioni fiscali relative ai mezzi di trasporto utilizzati nell’esercizio d’impresa o professione. In particolare, il comma 2 prevede che le plusvalenze e minusvalenze patrimoniali siano calcolate in proporzione all’ammortamento fiscalmente dedotto rispetto a quello complessivamente effettuato. Questo criterio garantisce coerenza nella determinazione del reddito imponibile, evitando penalizzazioni ingiustificate.
Un quesito rilevante riguarda l’applicabilità del criterio di proporzionalità al calcolo della sopravvenienza attiva derivante dalla cessione anticipata del contratto di leasing per autovetture. Sebbene non vi sia una previsione normativa esplicita che disciplini tale aspetto, ragioni di coerenza normativa suggeriscono un’interpretazione favorevole.
La circolare n. 47/E/2008 offre un riferimento utile in merito alla cessione dell’autovettura successiva al riscatto: essa stabilisce che i canoni dedotti devono essere considerati per determinare la plusvalenza tassabile. Sebbene questa indicazione non riguardi direttamente la cessione anticipata del contratto di leasing, il principio sottostante potrebbe essere esteso anche a tale fattispecie.
Ad oggi, tuttavia, l’Amministrazione finanziaria non ha fornito chiarimenti ufficiali sulla possibilità di applicare il criterio proporzionale al calcolo della sopravvenienza attiva derivante dalla cessione anticipata del leasing. Le imprese devono, quindi, adottare un approccio prudente basato sui principi generali della normativa fiscale.
Un altro aspetto cruciale riguarda la deducibilità dei canoni corrisposti dal cedente prima della cessione del contratto. La risoluzione n. 183/2000 ha chiarito che l’espressione “durata del contratto” prevista dall’articolo 102, Tuir, deve essere interpretata come riferita alla durata contrattualmente stabilita e non a quella effettiva.
Pertanto, se la durata prevista dal contratto rispetta i requisiti minimi fissati dalla normativa fiscale, i canoni corrisposti fino alla data della cessione rimangono deducibili. Questo principio può essere applicato anche alla cessione anticipata del contratto di leasing: ciò che conta è il rispetto della durata minima contrattuale prevista dal Tuir. Questa interpretazione garantisce che le imprese non subiscano penalizzazioni ingiustificate in caso di estinzione anticipata del leasing tramite cessione. Tuttavia, è fondamentale verificare che la durata contrattuale sia conforme ai requisiti normativi per evitare contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.