Cessione del credito e sconto in fattura: finalmente dettate le modalità di correzione
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Ieri, 6 ottobre, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare 33/E/2022 avente ad oggetto le opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura, e, più precisamente, l’illustrazione delle novità introdotte dal Decreto Aiuti bis e i chiarimenti in merito alla regolarizzazione degli errori nell’indicazione dei dati nella comunicazione.
In effetti, da tempo l’Agenzia delle entrate aveva annunciato una circolare volta ad illustrare le modalità per la correzione degli errori nella comunicazione per la cessione del credito e lo sconto in fattura; analizziamo quindi, di seguito, cosa prevede la recentissima circolare.
Come noto, la comunicazione può essere annullata o sostituita entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio; decorso questo termine, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.
Cosa fare, quindi, se ci si accorge dell’errore decorso il fatidico termine?
Se il credito non è stato ancora accettato, il cessionario/fornitore può rifiutarlo: con il rifiuto vengono rimossi tutti gli effetti della comunicazione errata e il beneficiario della detrazione, se il termine non è scaduto, può trasmettere una nuova comunicazione corretta.
Il problema sorge quando il credito è già stato accettato dal cessionario.
In questi casi è necessario distinguere l’errore formale da quello sostanziale.
L’errore formale è quell’errore che non incide sugli elementi essenziali, in quanto sussistono comunque tutti i presupposti e i requisiti per beneficiare della detrazione. La circolare propone i seguenti esempi di errori formali:
- errori sui seguenti dati riportati nel frontespizio: recapiti (e-mail e telefono); codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica; indicazione dell’eventuale presenza dell’amministratore nel campo “Condominio minimo”; codice identificativo dell’asseverazione presentata all’ENEA per gli interventi di riqualificazione energetica superbonus; codice identificativo dell’asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico e relativo codice fiscale del professionista;
- errori nel quadro A, quali: indicazione del semestre di riferimento, per le spese del 2020; stato di avanzamento lavori (SAL) ed eventuale protocollo della comunicazione;
- errori nel quadro B, aventi ad oggetto i dati catastali;
- errori nel quadro D, aventi ad oggetto la data di esercizio dell’opzione e la tipologia del cessionario.
Se è stato commesso un errore formale:
- il primo cessionario/fornitore può comunque utilizzare in compensazione il credito o cederlo ulteriormente, in quanto l’opzione è considerata valida ai fini fiscali,
- ai soli fini dei successivi controlli, il cedente, l’amministratore di condominio o l’intermediario che ha inviato la comunicazione deve segnalare all’Agenzia delle entrate l’errore commesso e indicare i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità), all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.
Può accadere, poi, che, nella compilazione della comunicazione relativa al primo stato di avanzamento, si dimentichi di indicare il valore “1” nell’apposito campo. Questo impedisce di inviare le comunicazioni dei SAL successivi rispettando le procedure che prevedono l’indicazione del numero di SAL al quale si riferiscono e il protocollo telematico di invio della comunicazione relativa al primo SAL.
Anche in questo caso, chiarisce la circolare, è necessario seguire la procedura descritta per gli errori formali, e il contribuente, dopo aver trasmesso le comunicazioni senza indicare il numero di SAL e di protocollo, deve inviare apposita comunicazione pec al richiamato indirizzo specificando i protocolli delle comunicazioni compilate in modo non conforme alle istruzioni e il numero di SAL cui si riferiscono.
Stessa procedura va seguita nel caso in cui, pur essendo stata correttamente compilata la prima comunicazione, sia stata omessa l’indicazione del numero di SAL e di protocollo nelle successive.
La circolare analizza poi il caso degli errori sostanziali, che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante (ad esempio, è un errore sostanziale l’errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa, oppure del codice fiscale del cedente).
In questi casi può essere richiesto l’annullamento dell’accettazione con apposita istanza (il cui modello è allegato alla circolare) sottoscritta digitalmente o con firma autografa sia dal cessionario che dal cedente (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità) da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo prima richiamato.
Se, infine, l’ammontare comunicato del credito è inferiore all’importo della detrazione spettante che si intende effettivamente cedere, il beneficiario può inviare, entro il termine previsto per l’invio delle comunicazioni relative all’anno della spesa, un’altra comunicazione, indicando gli stessi dati, ma un ammontare del credito ceduto pari alla differenza tra l’importo corretto e quello indicato nella precedente comunicazione.
Le procedure appena dettate assumono rilievo anche per gli errori commessi in passato: eventuali segnalazioni e istanze già trasmesse all’Agenzia delle entrate con differenti modalità dovranno essere nuovamente inviate secondo le indicazioni appena richiamate.
Da ultimo si sottolinea che, nella circolare, viene espressamente riconosciuta la possibilità di inviare la comunicazione dopo i termini previsti beneficiando della c.d. remissione in bonis.