Come già commentato in diverse sedi, questa soluzione – che, peraltro, nella risposta 893/2021 viene proposta anche nel caso di cessione solo parziale della partecipazione posseduta nella conferitaria – risulta per nulla coerente con la tanto nota quanto discussa e criticata posizione che l’Amministrazione Finanziaria ha assunto nella circolare 8/E/2010 in tema di trattamento fiscale dell’avviamento preesistente incluso in un ramo di azienda oggetto di conferimento; si ricorderà, infatti, che secondo le indicazioni di prassi dell’Amministrazione, nel caso di conferimento di ramo di azienda l’avviamento che fosse già esistente ed iscritto nelle scritture del conferente si considera fiscalmente escluso dalla composizione dell’azienda conferita, così che esso avrà in capo alla conferitaria un valore fiscale nullo a fronte, invece, di un valore contabile positivo.
Nel contempo, questo avviamento sarà cancellato dall’attivo contabile della conferente ma, ai fini fiscali, proseguirà in capo a tale impresa la deduzione extracontabile delle quote di ammortamento determinate secondo la normativa tributaria applicabile.
Ebbene, in questo articolato contesto, l’Agenzia delle Entrate ha affermato nella succitata risposta che la cessione (anche se solo parziale) della partecipazione nella conferitaria, se avvenuta nel periodo di sorveglianza, fa decadere dal riallineamento dell’avviamento per il suo intero ammontare, così che non saranno più deducibili (presso la conferente) le quote di ammortamento di tale posta e si innescheranno gli effetti del c.d recapture.
La contraddizione fra le due posizioni espresse dall’Amministrazione sembra abbastanza evidente: da una parte, la circolare 8/E/2010 afferma che l’avviamento non si trasferisce fiscalmente alla conferitaria, e quindi non è parte degli asset fiscali del ramo oggetto di conferimento; dall’altra parte, la risposta 893/2021 collega però alla cessione della partecipazione nella conferitaria gli effetti di una cessione indiretta di un ramo di azienda che non include fiscalmente la voce riallineata (avviamento) ma che, comunque, se viene compiuta nel periodo di sorveglianza imposto dalla norma, farebbe in ogni caso venir meno sulla conferente gli effetti del riallineamento di questo avviamento.
Ora, se l’avviamento non è fiscalmente parte di quel ramo di azienda conferito, quand’anche la cessione della partecipazione venisse vista come una forma di cessione indiretta proprio di quel ramo di azienda, per quale ragione ciò dovrebbe riverberare effetti sul valore fiscale di quell’avviamento che è appunto fiscalmente rimasto appeso alla conferente?
Questo collegamento fra la cessione della partecipazione (il bene di secondo grado) nella conferitaria e l’innesco del recapturedel riallineamento potrebbe forse avere significato nel caso in cui il ramo di azienda (bene di primo grado) conferito includesse fiscalmente degli asset riallineati ed ancora soggetti al periodo di sorveglianza; mentre risulta obiettivamente piuttosto difficile comprendere il nesso fra questi due eventi proprio nel caso dell’avviamento; ciò, esattamente in ragione delle posizioni espresse dall’Agenzia delle Entrate, secondo le quali – si ribadisce – l’avviamento non esiste fiscalmente nel ramo di azienda trasferito alla conferitaria.
Parrebbe allora opportuno un intervento chiarificatore, quantomeno per rendere coerente la gestione fiscale di queste poste, a maggior ragione in quanto sono riferite ad operazioni straordinarie e quindi sono tali da poter far emergere temi di responsabilità e garanzie in caso di acquisizioni.