9 Settembre 2022

Cessione della partecipazione post conferimento: effetti sul riallineamento

di Fabio Landuzzi
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Ritorniamo in questa sede su un tema che era già stato oggetto di alcuni nostri commenti, ma che continua ad offrire spunti di riflessione, a suscitare diverse perplessità, e soprattutto necessita di tenere alta l’attenzione proprio quando si è in presenza di alcuni schemi di operazioni straordinarie assai frequenti nella pratica professionale, ovvero, in caso di cessione della partecipazione nella società che è stata beneficiaria di un precedente conferimento di azienda/ramo di azienda fra i cui asset era incluso anche un bene – nel caso di specie, l’avviamento – che ha formato oggetto presso la conferente di un riallineamento del suo valore fiscale al suo maggior valore contabile.

La questione trae origine dalla risposta ad istanza di interpello n. 893/2021 nella quale l’Agenzia delle Entrate, a fronte di un’istanza di interpello, ha affermato che la cessione della partecipazione nella società che è stata conferitaria di un ramo di azienda che includeva un avviamento riallineato in precedenza presso la conferente (nonché cedente della partecipazione), se effettuata nel periodo di sorveglianza previsto dalla norma sul riallineamento, innesca il meccanismo del recapture e quindi ha l’effetto di far decadere dal beneficio del riallineamento fiscale del valore di tale avviamento.

Come già commentato in diverse sedi, questa soluzione – che, peraltro, nella risposta 893/2021 viene proposta anche nel caso di cessione solo parziale della partecipazione posseduta nella conferitaria – risulta per nulla coerente con la tanto nota quanto discussa e criticata posizione che l’Amministrazione Finanziaria ha assunto nella circolare 8/E/2010 in tema di trattamento fiscale dell’avviamento preesistente incluso in un ramo di azienda oggetto di conferimento; si ricorderà, infatti, che secondo le indicazioni di prassi dell’Amministrazione, nel caso di conferimento di ramo di azienda l’avviamento che fosse già esistente ed iscritto nelle scritture del conferente si considera fiscalmente escluso dalla composizione dell’azienda conferita, così che esso avrà in capo alla conferitaria un valore fiscale nullo a fronte, invece, di un valore contabile positivo.

Nel contempo, questo avviamento sarà cancellato dall’attivo contabile della conferente ma, ai fini fiscali, proseguirà in capo a tale impresa la deduzione extracontabile delle quote di ammortamento determinate secondo la normativa tributaria applicabile.

Ebbene, in questo articolato contesto, l’Agenzia delle Entrate ha affermato nella succitata risposta che la cessione (anche se solo parziale) della partecipazione nella conferitaria, se avvenuta nel periodo di sorveglianza, fa decadere dal riallineamento dell’avviamento per il suo intero ammontare, così che non saranno più deducibili (presso la conferente) le quote di ammortamento di tale posta e si innescheranno gli effetti del c.d recapture.

La contraddizione fra le due posizioni espresse dall’Amministrazione sembra abbastanza evidente: da una parte, la circolare 8/E/2010 afferma che l’avviamento non si trasferisce fiscalmente alla conferitaria, e quindi non è parte degli asset fiscali del ramo oggetto di conferimento; dall’altra parte, la risposta 893/2021 collega però alla cessione della partecipazione nella conferitaria gli effetti di una cessione indiretta di un ramo di azienda che non include fiscalmente la voce riallineata (avviamento) ma che, comunque, se viene compiuta nel periodo di sorveglianza imposto dalla norma, farebbe in ogni caso venir meno sulla conferente gli effetti del riallineamento di questo avviamento.

Ora, se l’avviamento non è fiscalmente parte di quel ramo di azienda conferito, quand’anche la cessione della partecipazione venisse vista come una forma di cessione indiretta proprio di quel ramo di azienda, per quale ragione ciò dovrebbe riverberare effetti sul valore fiscale di quell’avviamento che è appunto fiscalmente rimasto appeso alla conferente?

Questo collegamento fra la cessione della partecipazione (il bene di secondo grado) nella conferitaria e l’innesco del recapture del riallineamento potrebbe forse avere significato nel caso in cui il ramo di azienda (bene di primo grado) conferito includesse fiscalmente degli asset riallineati ed ancora soggetti al periodo di sorveglianza; mentre risulta obiettivamente piuttosto difficile comprendere il nesso fra questi due eventi proprio nel caso dell’avviamento; ciò, esattamente in ragione delle posizioni espresse dall’Agenzia delle Entrate, secondo le quali – si ribadisce – l’avviamento non esiste fiscalmente nel ramo di azienda trasferito alla conferitaria.

Parrebbe allora opportuno un intervento chiarificatore, quantomeno per rendere coerente la gestione fiscale di queste poste, a maggior ragione in quanto sono riferite ad operazioni straordinarie e quindi sono tali da poter far emergere temi di responsabilità e garanzie in caso di acquisizioni.