Cessione di azienda o cessione di beni?
di Fabio LanduzziIl confine fra la qualificazione di un’operazione come trasferimento di azienda (o di ramo di azienda) oppure cessione di singoli beni è spesso molto più labile e indefinito di quanto possa apparire in astratto.
Anche per gli effetti fiscali, vale la definizione civilistica di azienda contenuta all’articolo 2555 cod. civ., ai sensi del quale è azienda “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. Dottrina e giurisprudenza hanno concordemente sottolineato che vi sono almeno due elementi fondamentali che contraddistinguono un’azienda:
- un elemento oggettivo, rappresentato dal complesso dei beni;
- un elemento finalistico, rappresentato dall’esistenza di una organizzazione.
L’elemento organizzativo si può riassumere nell’azione dell’imprenditore che, a partire da un insieme di beni e di risorse, lo rende strumento idoneo all’esercizio di un’attività economica d’impresa; è quindi l’organizzazione il peculiare carattere distintivo dell’azienda, in quanto costituisce quella destinazione strumentale dei beni e delle risorse al compimento dell’attività economica che la distingue, invece, dal mero godimento dei frutti dei beni, come pure dal compimento di atti occasionali.
L’organizzazione, intesa a tali fini, è allora inquadrabile come la relazione sinergica che si crea tra beni e risorse e che fa sì che essi perdano la loro funzionalità, e, se vogliamo, anche il loro valore più qualificante, se osservati nella loro individualità, in quanto acquistano una connotazione nuova che li fa guardare come ad un complesso unitario volto a diventare strumento nelle mani dell’imprenditore per il conseguimento di un fine economico.
Venendo al caso pratico, è interessante rivolgere l’attenzione ad alcune risposte fornite negli ultimi mesi dall’Amministrazione ad istanze di interpello riferite alla qualificazione di una determinata operazione come cessione di azienda o, diversamente, come cessione di singoli beni.
Nella risposta all’istanza di interpello n. 466/2019 l’Agenzia delle Entrate ha negato la qualificazione di cessione di azienda ad una operazione il cui oggetto si sostanziava nel trasferimento di una semplice lista clienti.
La ragione addotta dall’Amministrazione è stata, come sopra evidenziato, che la customer list, da sola, non può integrare una struttura organizzativa aziendale, in quanto si tratta di un unico asset, privo di per sé di idonea organizzazione rispetto allo svolgimento di una attività economica.
In relazione alla cessione della lista clienti, la posizione dell’Amministrazione risulta allineata anche ad una recente pronuncia della CTR Lombardia (sentenza n. 2379/2018) la quale aveva assunto una posizione ancor più forte poiché, in quel caso, nel complesso ceduto erano collegati (anche se non inclusi direttamente) anche i rapporti di lavoro con due dipendenti, dei quali tuttavia la CTR giudicava l’irrilevanza ai fini di cui si tratta, in quanto i dipendenti erano privi di qualsivoglia potere di rappresentanza.
Di diverso avviso, invece, l’Agenzia delle Entrate nel caso affrontato nella risposta all’istanza di interpello n. 81/2019 con riguardo ad una più articolata operazione che includeva, fra l’altro, la cessione di contratti con la clientela accompagnati dai relativi crediti pendenti.
In questa circostanza, l’Amministrazione è giunta alla conclusione che si configurasse la cessione di un ramo di azienda, in quanto, nella cessione dei contratti con la clientela, accompagnata da altre pattuizioni connesse, si intravvedeva la volontà di trasferire la “attività”; quindi, nel caso di specie, si è qualificato come azienda un insieme di beni rappresentati, dal lato attivo, dai contratti con la clientela, e dal lato passivo, da un contratto di concessione di servizi.
Ad analoga conclusione, ossia qualificando l’operazione come trasferimento di azienda, è pervenuta l’Agenzia delle Entrate anche nella risposta all’istanza di interpello n. 432-2019, con riguardo ad una complessa operazione di cessione da parte di curatele, dando preminenza al fatto che l’insieme dei beni trasferiti (fatto da diritti e beni materiali, come attrezzature, impianti, ecc. ed immateriali, come marchio, know how, ecc.) fosse preordinato allo svolgimento di attività di produzione e vendita nel relativo settore di riferimento.