Cessione di azienda o cessione di contratti?
di Fabio LanduzziÈ noto quanto sia non di rado controverso distinguere un trasferimento di azienda (o di ramo d’azienda) da un trasferimento di beni non funzionali nel loro insieme a rappresentare un’azienda, intesa come il mezzo destinato all’esercizio di una attività economica di impresa.
Sappiamo che la nozione civilistica di azienda è contenuta all’articolo 2555 cod. civ., ai sensi del quale è azienda “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.
Dottrina e giurisprudenza hanno in modo particolare sottolineato che per configurare un’azienda devono concorrere almeno due elementi fondamentali:
- un elemento oggettivo: il complesso di beni;
- un elemento finalistico: l’organizzazione.
L’organizzazione, in modo particolare, si sostanzia nell’opera dall’imprenditore idonea a realizzare, partendo da un insieme di beni e di risorse, uno strumento diretto all’esercizio di un’attività economica d’impresa.
L’organizzazione é quindi un carattere altamente distintivo dell’azienda, da intendersi come la destinazione strumentale dei beni al compimento dell’attività economica, il che la distingue dal mero godimento dei frutti prodotti dai beni, oppure dal compimento di atti occasionali di disposizione del patrimonio.
Possiamo quindi affermare che esiste organizzazione laddove si realizza una relazione sistematica tra i beni e le risorse impiegate, tale da rendere beni e risorse non più elementi singoli, bensì valorizzati nel loro complesso unitario, con altri elementi e rapporti giuridici, tutti funzionali a divenire strumento per conseguire il fine economico dell’imprenditore.
A questo riguardo, può essere guardata con interesse la risposta all’istanza di interpello n. 81-2019 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate in cui il tema in questione viene affrontato in un particolare caso in cui le parti contraenti erano rispettivamente:
- la società cedente: un’impresa che svolge servizi di gestione elettronica a clienti, i quali sono però materialmente resi dalla cessionaria in forza di un contratto di concessione in essere fra le due imprese;
- la società cessionaria: un’impresa che, come detto, presta servizi elettronici in quanto concessionaria della cedente a cui fattura quindi le sue prestazioni.
In considerazione di come è strutturata l’attività dell’impresa cedente, non vi sono beni materiali di particolare rilevanza e né dipendenti, in quanto l’attività commerciale della cedente stessa è stata condotta direttamente dal suo amministratore unico; quindi, l’ipotetico ramo di azienda che é oggetto del trasferimento dalla cedente alla cessionaria sarebbe composto:
- all’attivo: dai contratti di servizi in essere con i clienti terzi, ma materialmente resi dalla struttura della cessionaria in forza del contratto di concessione, a cui corrispondono crediti e specularmente ricavi;
- al passivo: dal contratto di concessione in essere con l’impresa cessionaria, il quale sarebbe però risolto consensualmente contestualmente alla cessione senza alcun corrispettivo o indennità.
La questione posta dall’istante riguardava il dubbio se, in questa particolare circostanza, si configurasse una cessione di azienda oppure cessione di contratti.
L’Agenzia delle Entrate interpellata ha intravvisto nella descritta operazione gli ingredienti minimi, ma sufficienti, a configurare un trasferimento di azienda valorizzando in ogni caso l’esistenza dell’elemento organizzativo e finalistico, seppure obiettivamente abbastanza labile nel caso di specie.
Dalla disamina svolta è emerso infatti come l’oggetto del trasferimento sia proprio l’attività che, prima della cessione, viene svolta dall’impresa cedente per mezzo di quel contratto di concessione – all’impresa cessionaria – che le parti andranno proprio a risolvere prima della vendita.
L’azienda in questo caso viene ritenuta esistente in quanto, e per quanto, costituita dai contratti con la clientela (attivo) e dal contratto di concessione (passivo).
E proprio la duplice circostanza che il contratto di concessione (senza il quale la cedente non sarebbe in grado di prestare i servizi) venga risolto, e che sia la concessionaria stessa ad essere l’acquirente, viene colta dall’Amministrazione come un elemento che consente di affermare che l’operazione si sostanzi in una cessione di azienda, tanto dal punto di vista delle imposte sul reddito quanto delle imposte indirette.