Cessione di beni anti Covid-19: ultime novità dalle dogane
di Clara PolletSimone DimitriCon la circolare n. 9/D/2021 del 3 marzo 2021 l’Agenzia delle dogane torna ad occuparsi del trattamento Iva delle importazioni di beni necessari al contenimento e alla gestione dell’emergenza Covid-19.
Come noto, l’articolo 124 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha introdotto una disciplina Iva agevolata per l’acquisto di determinati beni ritenuti necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
In particolare, con l’aggiunta alla Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/1972 del numero 1-ter.1, il comma 1 del suddetto articolo 124 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la cessione dei seguenti prodotti sia soggetta all’aliquota Iva agevolata del 5%: ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per Covid-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
Gli stessi beni, per le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, venivano fatturati come esenti Iva (articolo 124, comma 2, D.L. 34/2020).
In seguito, l’articolo 1, commi 452 e 453, L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha previsto, fino al 31 dicembre 2022, le seguenti ipotesi di esenzione Iva:
- cessioni di strumentazione per diagnostica per Covid-19 che presenta i requisiti di cui alla Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al Regolamento Ue 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell’Unione europea applicabile, nonché le prestazioni di servizi strettamente connesse;
- cessioni dei vaccini contro il Covid-19 autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini (in deroga al numero 114 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972).
Le disposizioni di cui al citato articolo 1, commi 452 e 453, costituiscono norma di recepimento della Direttiva Ue 2020/2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020, la quale, in risposta alla pandemia, ha apportato modifiche alla Direttiva 2006/112/CE prevedendo misure transitorie in ambito Iva, applicabili ai vaccini contro il Covid-19 ed ai dispositivi medico-diagnostici in vitro del Covid-19.
La citata Direttiva consente agli Stati membri di stabilire, fino al 31 dicembre 2022, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto con diritto a detrazione per le forniture dei beni sopra descritti.
Con specifico riguardo alla “strumentazione per diagnostica per Covid-19”, la disposizione unionale precisa che possono beneficiare dell’esenzione Iva “solo i dispositivi medico-diagnostici in vitro della Covid-19 conformi ai requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al Regolamento Ue 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell’Unione europea applicabile”.
Per quanto riguarda la corretta individuazione di tali beni il Regolamento di esecuzione Ue 2020/2159 della Commissione del 16 dicembre 2020 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nuovi codici NC/TARIC che identificano i vaccini Covid-19, i reattivi per diagnostica Covid-19 e le maschere protettive.
Considerato che, in base all’articolo 68, lett. c), D.P.R. 633/1972, le disposizioni sopra commentate trovano applicazione anche per le importazioni di beni, per una corretta attuazione delle medesime in ambito doganale, la circolare 9/D/2021 fornisce il seguente riepilogo:
- sono soggette all’aliquota Iva del 5% le importazioni dei beni elencati nell’Allegato 1 della circolare 9/D, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021. Per le operazioni doganali aventi ad oggetto i suddetti beni, è stato integrato in TARIC il Cadd Q102 “Riduzione aliquota Iva per le cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- sono esenti Iva le importazioni dei beni elencati nell’Allegato 2 ai quali è stato associato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Cadd Q103 “Esenzione dall’Imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 1, commi 452 e 453 della Legge di Bilancio 30/12/2020, n. 178”.