5 Luglio 2024

Cessione di immobili ultimati (e non), in corso di definizione e collabenti: il punto sulle imposte indirette

di Mauro Muraca
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La scheda di FISCOPRATICO

 

Premessa

Il regime Iva delle cessioni di fabbricati (abitativi e strumentali) è delineato dall’articolo 10, comma 1, n. 8-bis e 8-ter, D.P.R. 633/1972, a mente del quale le cessioni di fabbricati realizzate da soggetti Iva possono risultare imponibili o esenti da imposta.

La cessione di immobili abitativi: regime Iva

Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 8-bis), D.P.R. 633/1972, le cessioni di immobili abitativi risultano imponibili ad Iva (in quanto escluse dal regime di esenzione):

  • per “obbligo”, se effettuate dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici, entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori;
  • per “opzione”, se effettuate dalle stesse imprese costruttrici o ristrutturatrici, decorsi 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Diversamente, sono esenti da Iva, le cessioni di immobili abitativi realizzate:

  • dalle imprese che li hanno costruiti o ristrutturati, decorsi 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori (regime naturale in assenza di opzione);
  • da imprese diverse da quella di costruzione o ristrutturazione (es. imprese di compravendita immobiliare o da imprese di mera gestione).
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