Cessione del finanziamento estero incluso il rateo interessi maturandi
di Fabio LanduzziNella pratica può capitare non di rado che nell’ambito dei gruppi internazionali, vuoi per ragioni di riorganizzazione o vuoi per effetto di cambiamenti di proprietà, si verifichino cessioni di rapporti giuridici, cessioni di crediti o accolli di debiti. Un caso non infrequente che può vedere coinvolte imprese italiane controllate da soggetti esteri è quello della cessione ad un soggetto terzo (cessionario) di un contratto di finanziamento fruttifero di interessi esistente fra una società residente all’estero (il primo finanziatore, cedente) e la sua controllata o consociata italiana (debitore ceduto). Trattandosi di un finanziamento oneroso, potendosi normalmente escludere che la cessione abbia effetto proprio nella stessa data di maturazione degli interessi, è usuale che il trasferimento del credito finanziario al cessionario porti con sé anche il rateo di interessi maturati nel periodo.
Ora, può essere interessante domandarsi se la cessione del finanziamento, con annesso il rateo di interessi maturandi, abbia un qualche effetto sulla società italiana – debitore ceduto – in termini di obblighi di assolvimento della funzione di sostituto d’imposta, ovvero in termini di applicazione delle ritenute d’imposta prevista dall’articolo 26, comma 5, D.P.R. 600/1973, ovviamente tenuto conto dell’eventuale applicazione della disciplina convenzionale o delle esenzioni, ove applicabili.
Possiamo al riguardo notare che l’innesco dell’obbligo per la società italiana di effettuare la ritenuta è connesso alla corresponsione del debito per interessi: il citato comma 5 dell’articolo 26 del D.P.R. 600/1973 parla espressamente di redditi “corrisposti”: ciò fa presupporre che solo se e quando il debitore effettua il materiale pagamento del reddito (gli interessi) potrà innescarsi l’obbligo per il medesimo di assolvere alla funzione di sostituto d’imposta effettuando la dovuta ritenuta d’imposta.
Può questa affermazione essere confermata anche quando al momento della cessione del finanziamento, inclusivo del rateo interessi maturati, il cessionario corrisponde al primo finanziatore cedente l’intero ammontare, ovvero capitale e interessi maturati sino alla data di efficacia della cessione? Si ritiene che la risposta possa essere affermativa in quanto anche in questa circostanza non si determina alcun intervento del debitore ceduto, non solo in forma di materiale esecuzione del pagamento, ma anche in qualsivoglia altra modalità che possa in qualche modo far presupporre l’effettuazione di un pagamento al primo finanziatore.
Possiamo quindi ragionevolmente concludere che, a prescindere dalle modalità con cui le due parti estere – cedente e cessionario – regoleranno fra di loro il trasferimento del finanziamento oneroso, inclusivo del rateo interessi, non si avranno effetti sul debitore ceduto in termini di anticipazione dell’obbligo di effettuare la ritenuta d’imposta prevista dalla disciplina applicabile.
E riguardo proprio alla disciplina applicabile si pone un secondo interrogativo, che può essere molto rilevante per il debitore ceduto quando la posizione fiscale del primo finanziatore sia differente – e più penalizzata – da quella del cessionario. Ovvero, si pensi al caso in cui il primo finanziatore non possa beneficiare della esenzione da ritenuta in quanto non sussistono i presupposti di partecipazione diretta al capitale del mutuatario, mentre il cessionario – una volta maturato l’holding period – può legittimamente invocare l’esenzione alla luce della Direttiva interessi-royalties. Ebbene, può l’esenzione da ritenuta coprire anche il rateo interessi maturati e spettanti al primo finanziatore cedente?
A prima vista, si potrebbe rispondere di sì, visto che il pagamento viene eseguito ad un soggetto – il cessionario – il quale al momento di ricevere le somme ha tutte le prerogative di legge per beneficiare dell’esenzione. In realtà la questione è più complessa, e deve fare i conti con la ratio della Direttiva, che è quella di far godere dell’esenzione coloro che sono i “beneficiari effettivi” dei redditi: nel nostro caso, beneficiario effettivo del rateo interessi sarebbe il primo finanziatore cedente – salvo che vi siano diversi accordi fra le parti – così che al debitore ceduto potrebbe essere richiesto, per la parte di interessi corrispondenti al rateo maturato e spettante al cedente, di applicare la disciplina prescritta per la posizione fiscale del cedente – beneficiario effettivo del reddito.
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