Cessione gratuita di beni merce con finalità sociale: regole Iva
di Clara PolletSimone DimitriLa L. 166/2016 (c.d. Legge Antispreco) persegue l’obiettivo primario (articolo 1) di favorire il recupero e la donazione di determinati prodotti – ad esempio delle eccedenze alimentari, di medicinali, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale – nonché quello di contribuire alle limitazioni degli impatti negativi sull’ambiente e sulle risorse naturali, attuando azioni volte a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti, riducendo la produzione di rifiuti.
Per alcune tipologie di beni espressamente individuate dalla stessa disposizione, qualora la loro distruzione si realizzi con la cessione gratuita agli enti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della medesima legge, nel rispetto di determinate condizioni di carattere procedurale, non opera la presunzione di cessione di cui all’articolo 1 D.P.R. 441/1997.
Trattasi nello specifico dei seguenti soggetti donatari (articolo 2, comma 1, lettera b): enti pubblici e privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità (compresi gli enti del Terzo settore).
Si ricorda che in base all’articolo 1 D.P.R. 441/1997 si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti; tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell’impresa. In altri termini, non operando la presunzione di cessione per la fattispecie sopra descritta, tali cessioni gratuite sono escluse dall’ambito di applicazione dell’Iva.
Con la consulenza giuridica n. 8 del 22.06.2021 l’Agenzia delle entrate è stata chiamata ad esprimersi per delimitare l’ambito oggettivo della legge Antispreco, con riferimento a:
- la corretta definizione di prodotti “non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari”,
- la possibilità di mantenere il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti dei prodotti oggetto delle cessioni in argomento.
Secondo l’Agenzia la corretta definizione dell’ambito applicativo della legge Antispreco riguarda circostanze oggettive, legate alle caratteristiche del prodotto e, per questo motivo, riscontrabili caso per caso. Trattandosi di una disciplina agevolativa che deroga agli ordinari principi di applicazione dell’Iva, non è possibile effettuarne un’interpretazione estensiva.
La ratio della norma è quella di recuperare e donare, per fini di solidarietà sociale, determinati beni, estendendone il ciclo di vita, riducendo la produzione di rifiuti o di scarti. Possono, pertanto, considerarsi ricompresi nell’ambito applicativo dell’articolo 16, comma 1, lettere d), d-bis) e d-ter), L. 166/2016 i beni ivi indicati, a condizione che:
- siano ceduti gratuitamente ai soggetti donatari sopra richiamati;
- siano ancora astrattamente idonei all’utilizzo;
- non siano più commercializzati, ossia non siano più presenti nei canali distributivi, avendo esaurito il loro ciclo di vita commerciale ed avendo subito una rilevante riduzione di valore economico, tale da non renderne comunque più conveniente la vendita come, ad esempio, i beni rimasti pressoché privi di valore commerciale e ritirati dal circuito di vendita in quanto obsoleti, per tecnologia o per design (si veda anche l’articolo 2, comma 4, D.M. 264/2001) oppure,
- che non siano più idonei alla commercializzazione a causa di imperfezioni, alterazioni, danni o vizi del prodotto o del suo imballaggio o di altri motivi simili, legati alle caratteristiche intrinseche del bene stesso, che ne alterano in modo rilevante il valore economico.
Tali prodotti se non fossero oggetto di donazione, sarebbero destinati ad essere distrutti o a costituire un rifiuto o scarto. La sussistenza delle condizioni descritte in relazione alla cessione dei suddetti beni implica, comunque, una valutazione di fatto che potrà essere effettuata in concreto solo in sede di controllo.
Per quanto riguarda, infine, il diritto alla detrazione dell’Iva assolta dall’impresa donante sull’acquisto o la produzione dei beni ceduti, l’articolo 16, comma 1, L. 166/2016, specificando che non opera la presunzione di cessione, equipara la cessione gratuita dei beni in questione (qualora avvenga alle condizioni e secondo la procedura descritte nello stesso articolo) alla loro distruzione.
In tal caso la cessione gratuita dei beni in argomento non è soggetta ad Iva. Ne consegue che il donante conserva il diritto alla detrazione dell’imposta assolta all’atto dell’acquisto o dell’importazione delle merci o delle materie prime per i quali è stata cambiata l’originaria destinazione.