Cessione intracomunitaria non imponibile anche con irregolarità nel codice
di Chiara RizzatoSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariNelle cessioni intracomunitarie può succedere che le formalità inerenti al codice identificativo non vengano espletate in maniera regolare. A seguito di tale evenienza ci si chiede dunque se il regime di non imponibilità persista oppure no e per avere una risposta in merito, si dovrà partire innanzitutto dall’analisi della normativa e della prassi in materia di IVA, per poi concludere con pronunce giurisprudenziali di rilievo. Il comma 2 dell’articolo 46 del D.L. 331/93 stabilisce che la fattura deve contenere l’indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al cessionario dallo Stato membro di appartenenza. L’articolo 50 del D.L. 331/1993 dispone:
- al comma 1, che le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41, commi 1, lettera a), e 2, lettera c), sono effettuate senza applicazione dell’imposta nei confronti dei cessionari che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza;
- al comma 2, che l’ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, conferma la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunità economica europea, nonché i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, nome e cognome.
La risoluzione n. 25 del 12/02/1997 subordina il trattamento agevolato consistente nella non imponibilità alla sussistenza di determinati requisiti di legge, ovverosia:





