Cessione partecipazioni: la nuova tassazione delle plusvalenze dal 2019
di Federica FurlaniDal 1° gennaio 2019 cambiano i criteri di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessioni di partecipazioni poste in essere dalle persone fisiche non in regime di impresa, che costituiscono redditi diversi da indicare nel quadro RT del modello Redditi PF.
La Legge di bilancio 2018 (articolo 5 D.Lgs. 461/1997) ha infatti modificato la disciplina fiscale relativa ai criteri di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni: a partire dalle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2019 non dovranno più essere tenute distinte le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate.
Il trattamento fiscale sarà il medesimo e consiste nell’assoggettamento ad un imposta sostitutiva nella misura del 26%.
Come conseguenza non servirà più tenere distinte neppure le minusvalenze originate dalle cessioni di partecipazioni qualificate e non qualificate, che quindi non dovranno più essere indicate separatamente in dichiarazione dei redditi, in quanto sarà possibile compensare le plusvalenze realizzate con la cessione di partecipazioni qualificate con le minusvalenze scaturite dalle cessioni di partecipazioni non qualificate e viceversa.
In mancanza di una disciplina transitoria, in merito alla possibilità di compensare le minusvalenze realizzate da cessioni di partecipazioni non qualificate effettuate negli anni precedenti con le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non, il documento di ricerca del 14 settembre 2018 “La riforma della tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate” della Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha evidenziato che “non essendovi disposizioni specifiche sul punto, tale compensazione dovrebbe essere sempre possibile. In tal modo, se un soggetto presenta, ad esempio, eccedenze di minusvalenze relative a partecipazioni non qualificate che si sono formate nel 2017, dovrebbe poterle utilizzare per compensare plusvalenze realizzate su partecipazioni qualificate nel 2019”.
Poiché fino alle plusvalenze realizzate entro il 31 dicembre 2018 trovano applicazione le vecchie regole che distinguono tra:
- partecipazioni qualificate, le cui plusvalenze concorrono a formare il reddito nella misura del 58,14% (percentuale modificata a decorrere dal 2018 dal M. 26.05.2017);
- non qualificate, le cui plusvalenze sono tassate con l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%;
è importante definire quando si realizza una plusvalenza da cessione di partecipazioni, per applicare la corretta modalità di tassazione.
In particolare, le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, e quindi il trasferimento della partecipazione, e non nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione.
La percezione del corrispettivo, infatti, che individua il periodo d’imposta nel quale deve avvenire la tassazione dell’avvenuta cessione, può verificarsi, in tutto o in parte, sia in un momento antecedente che successivo al trasferimento della partecipazione, come accade nei casi di pagamento in acconto ovvero nel caso di dilazioni del pagamento.
Di conseguenza, in caso di cessione perfezionata antecedentemente al 1° gennaio 2019, la plusvalenza sarà assoggettata ad imposizione con il vecchio regime, anche se il corrispettivo sarà incassato nel 2019.
E nel caso in cui il contribuente abbia percepito nel 2018 somme a titolo di acconto su una cessione che sarà perfezionata nel 2019, la relativa plusvalenza sarà tassata nel 2019 con assoggettamento ad imposta sostitutiva nella misura del 26%, sia se si riferisce ad una partecipazione qualificata che non.
Come precisato infatti dalla circolare 165/E/1998 “qualora nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui è stata effettuata la cessione il contribuente abbia percepito somme o valori a titolo di anticipazione, di essi si dovrà tenere conto ai fini della determinazione del corrispettivo e, pertanto, gli stessi non sono tassabili nell’anno in cui sono percepiti ma in quello in cui la cessione si è perfezionata; qualora il contribuente non abbia percepito nel periodo d’imposta in cui e’ avvenuto il suddetto trasferimento tutto il corrispettivo pattuito, ai fini del calcolo della plusvalenza (o della minusvalenza) si dovrà tener conto del costo di acquisto delle partecipazioni, titoli e diritti ceduti proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d’imposta”.