Cessione pro-soluto dei crediti Ires
di Fabio LanduzziEsigenze di miglioramento della posizione finanziaria delle società fanno sì che non di rado venga valutata l’opportunità di monetizzare alcuni crediti tributari la cui riscossione non è agevolmente preventivabile circa i tempi della sua esecuzione.
Fra i crediti tributari molto comuni e che ancora si incontrano nei bilanci delle imprese vi sono quelli che si sono generati per effetto della deducibilità dell’Irap dall’Ires per i periodi di imposta sino al 2007 e derivanti da apposite istanze di rimborso facenti seguito alle disposizioni del D.L. 185/2008.
La questione della trasferibilità o meno di questi crediti venne posta all’Agenzia delle Entrate mediante un’istanza di interpello da cui scaturì la risoluzione n.117/E/2014.
In questo documento di prassi l’Amministrazione finanziaria chiarì che:
- la cessione del credito risultante dall’istanza di rimborso dell’Ires per via della deduzione dell’Irap soggiace alle disposizioni di cui all’articolo 43-bis D.P.R. 602/1973 ed all’articolo 1 D.M. 384/1997;
- il credito in oggetto è perciò trasferibile secondo la procedura regolata dalla suddetta disciplina, ed in caso di soggetto aderente al regime di consolidato fiscale, il legittimato alla cessione del credito chiesto a rimborso non può che essere identificato nella società consolidante in quanto titolare del credito stesso.
Risolta quindi la questione della trasferibilità del credito da istanza di rimborso Ires da deduzione Irap, si pone il tema successivo riferito al trattamento contabile e fiscale da riservare al differenziale fra il valore nominale del credito tributario ceduto ed il valore corrisposto dall’ente che si rende acquirente del credito.
Dal punto di vista civilistico, il riferimento deve essere necessariamente compiuto al principio contabile Oic 15; infatti, una volta correttamente classificata e qualificata la componente reddituale in oggetto, in virtù del principio di derivazione rafforzata, ne discenderà anche il corretto trattamento ai fini delle imposte sul reddito.
È evidente che in questa circostanza la questione che si pone è se questa differenza negativa sia da qualificare come una “perdita su crediti” da classificare alla voce B.14 del conto economico, oppure se essa sia invece una componente finanziaria da classificare perciò nella voce C.17 del conto economico, da cui conseguono conseguenze di rilievo in ordine agli effetti che si producono rispetto all’assoggettamento o meno di tale differenziale alla disciplina dell’articolo 96 Tuir.
Il par. 74 dell’Oic 15, in tema di “Cancellazione dei crediti”, fa esplicito riferimento al caso del credito cancellato a seguito di una operazione di cessione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi.
Ebbene, al ricorrere di questa circostanza, la differenza fra corrispettivo di cessione e valore contabile del credito viene in prima battuta qualificata come “perdita su crediti” e perciò destinata ad essere classificata alla voce B.14 del Conto economico.
Tuttavia, l’ultimo periodo del par. 74 precisa che tale qualificazione e classificazione opera “salvo che il contratto non consenta di individuare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria”. Pertanto, ove dal contratto di cessione del credito emergesse che il differenziale fra il valore di cessione e quello nominale del credito è determinato secondo una logica finanziaria – ad esempio, un valore attuale del credito – ne conseguirebbe l’assunzione di una natura finanziaria di tale differenziale, da cui la classificazione fra gli oneri finanziari (voce C.17) e quindi l’assoggettamento alla disciplina di cui all’articolo 96 Tuir.
Nella citata risoluzione AdE 117/E/2014, l’Amministrazione ha infatti riconosciuto – e ciò vale evidentemente assai di più oggi in vigenza della derivazione rafforzata – che la qualificazione come onere finanziario operata in bilancio e basata sul contratto assume rilevanza anche ai fini fiscali.
Nel caso di specie riferito alla cessione del credito da istanza di rimborso Ires, la differenza venne qualificata come componente interamente finanziaria, in quanto non era affatto influenza da fattori riferibili alla solvibilità del debitore, bensì l’ammontare veniva determinato mediante l’applicazione di logiche esclusivamente finanziarie tali ad assimilarne la sua natura a quella dell’interesse.