27 Luglio 2016

Cessione di prodotti petroliferi all’armatore per mezzo di trader

di Marco Peirolo
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In linea con la previsione dell’art. 148, lett. a), della Direttiva n. 2006/112/CE, l’art. 8-bis, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972 considera non imponibili IVA, “le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo”.

La questione se il beneficio della non imponibilità sia applicabile alle cessioni di carburante effettuate, direttamente o tramite intermediari, da società petrolifere è stata risolta dall’Amministrazione finanziaria.

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