Cessioni a viaggiatori extraUe: condizioni per la non imponibilità
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariLe cessioni di beni da trasportarsi nei bagagli personali da parte dei viaggiatori residenti in Paesi extraUe sono non imponibili Iva, ai sensi dell’articolo 38-quater D.P.R. 633/1972, se l’importo della fattura è superiore ad euro 154,94, anche qualora il valore del singolo bene sia inferiore alla predetta soglia.
È quanto confermato dal principio di diritto n. 25 pubblicato ieri sul sito dell’Agenzia delle entrate con cui l’Amministrazione finanziaria ha riepilogato le condizioni previste dalla citata norma per la fruizione del regime di non imponibilità ai fini Iva.
È bene ricordare che le condizioni per applicare lo sgravio dell’imposta per le cessioni effettuate a viaggiatori Extra UE sono le seguenti:
- l’acquirente deve essere un soggetto privato (consumatore finale) e residente o domiciliato in un Paese extracomunitario, escludendo pertanto dal beneficio qualsiasi acquirente soggetto passivo d’imposta in un Paese extra Ue;
- il venditore dei beni deve qualificarsi come commerciante al dettaglio, ovvero operatore economico che si rivolge direttamente al consumatore finale;
- l’importo minimo di spesa necessario per ottenere lo sgravio è di e 154,94, Iva compresa, risultanti da un’unica fattura emessa dal medesimo punto vendita;
- l’uscita dei beni (che devono appartenere ad alcune categorie merceologiche) dal territorio comunitario deve essere comprovata dal “visto uscire” apposto sulla fattura dalla dogana di uscita entro tre mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, con successiva restituzione, entro il quarto mese dall’effettuazione dell’operazione stessa, della fattura al rivenditore.
Relativamente alle procedure per ottenere la non applicazione dell’imposta, l’articolo 38-quater D.P.R. 633/1972 prevede le due seguenti modalità:
- emissione di fattura senza imposta: in tal caso, la fattura vistata dalla dogana di uscita dovrà essere restituita al venditore entro il mese successivo all’uscita dei beni dal territorio comunitario. Non verificandosi tali condizioni, il cedente deve versare l’imposta mediante emissione di una nota di variazione ai sensi dell’articolo 26 D.P.R. 633/1972;
- emissione di fattura con imposta: in tale ipotesi, entro il mese successivo dall’uscita dei beni dal territorio comunitario, l’acquirente deve restituire la fattura al venditore per l’ottenimento del rimborso dell’Iva assolta. Il cedente recupera l’imposta mediante specifica annotazione di una nota di variazione sul registro degli acquisti. Sul punto, si segnala che il principio di diritto n. 25 conferma che il rimborso può avvenire anche da parte di intermediari (tipicamente presso i punti “tax free” situati negli aeroporti).
Il principio di diritto in commento ricorda che la fattura emessa ai sensi dell’articolo 38-quater (nelle due modalità descritte) deve essere in formato elettronico e deve essere trasmessa mediante l’apposita piattaforma di cui al sistema Otello, in attuazione dell’articolo 4-bis del D.L. n. 193/2016 (e della determinazione n. 54088 del 22 maggio 2018 emanata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli di concerto con l’Agenzia delle entrate).
Lo stesso principio di diritto pone l’attenzione su due aspetti essenziali, il primo dei quali riguarda la tipologia dei beni oggetto di acquisto, che devono essere privi di qualsiasi interesse commerciale (circolare 145/E/1998).
Sul punto, l’Agenzia riprende la risoluzione 126/E/1998, secondo cui l’acquisto di beni in quantità sproporzionata rispetto all’uso personale o familiare fa presupporre l’utilizzo degli stessi in un’attività d’impresa con conseguente impossibilità di utilizzare l’agevolazione in esame.
Infine, come già anticipato all’inizio, allo scopo di verificare il valore minimo dei beni superiore ad euro 154,94 si deve aver riguardo all’importo complessivo della fattura e non al costo del singolo bene, fermo restando che la norma in questione non può mai applicarsi alle operazioni aventi ad oggetto prestazioni di servizi.