18 Gennaio 2023

Cessioni comunitarie con effetto traslativo differito ed invio di merce in depositi all’estero

di Roberto Curcu
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 6 del Decreto Iva dispone che le cessioni di beni mobili materiali si considerano effettuate nel momento di consegna o spedizione.

In deroga a tale disposizione, la norma prevede che le cessioni con effetto traslativo della proprietà differito rispetto a quello della consegna o spedizione si considerano effettuate nel momento del passaggio della proprietà, purché lo stesso avvenga entro l’anno.

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