Cessioni di pallet in reverse charge
di Alessandro BonuzziA decorrere dallo scorso 1° gennaio, le cessioni di bancali in legno usati effettuate da imprese nei confronti di altro soggetto passivo devono essere fatturate con applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, senza quindi che il cedente addebiti l’Iva in fattura e con l’indicazione nel documento dell’annotazione “inversione contabile”.
Il comma 629 dell’art. 1 della Legge di Stabilità per il 2015 ha ampliato infatti l’ambito di applicazione del meccanismo del reverse charge: l’intento è quello di limitare le frodi Iva in settori considerati “rischiosi”.
La disciplina comunitaria consente agli Stati membri di introdurre il meccanismo dell’inversione contabile in relazione a specifici beni e servizi, a condizione che gli Stati stessi ne diano comunicazione al Comitato Iva e forniscano le informazioni relative all’ambito di applicabilità della misura, al tipo e alle caratteristiche della frode.
Tra le varie modifiche apportate vi è appunto quella relativa all’art. 74, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, nel quale, accanto alle fattispecie già contemplate dalla disposizione (cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica”), è stato inserito il riferimento ai “bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo”.
Pertanto il meccanismo dell’inversione diventa applicabile anche con riferimento alle cessioni di pallet
- effettuate in Italia a partire dal 01.01.2015;
- aventi ad oggetti bancali usati;
- da parte di soggetti passivi Iva nei confronti di soggetti passivi Iva nazionali.
Quindi, per tali tipologie di operazioni il cedente, deve emettere fattura senza applicazione dell’Iva, con l’annotazione obbligatoria “inversione contabile” e con l’eventuale indicazione della norma di riferimento (art. 74, comma 7, D.P.R. n. 633/1972).
Dal canto suo il soggetto acquirente deve:
- integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;
- annotare il documento integrato nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi;
- annotare lo stesso documento anche nel registro degli acquisti per beneficiare della detrazione.
Si tratta di una modifica che ha un rilevante impatto in termini operativi: questo alla luce del fatto che sono numerose le imprese che, una volta utilizzati i bancali in legno ricevuti contestualmente all’acquisto della merce, si trovano a doverli smaltire e quindi a venderli ad altre imprese che si occupano del riciclo
Va precisato però che l’inversione contabile non “scatta” quando il bancale viene ceduto assieme alla merce che su di esso viene trasportata: qui l’operazione è accessoria rispetto alla cessione principale e si applica pertanto il disposto dell’art. 12 del decreto IVA.
Da ultimo è opportuno rammentare il regime sanzionatorio applicabile in caso di mancata “attivazione” del meccanismo dell’inversione contabile.
Anche nel caso in cui l’imposta sia stata assolta, ma irregolarmente, e non vi sia dunque un danno erariale, vi è comunque una sanzione pari al 3% dell’imposta, che vede solidalmente responsabili i due contraenti.
Quando invece l’imposta non viene assolta, la sanzione va da un minimo del 100% ad un massimo del 200% del suo ammontare.