Cessioni gratuite di prodotti farmaceutici fuori dal perimetro fiscale
di Alessandro BonuzziIl D.P.R. 441/1997 regola le presunzioni di cessione e acquisto, operanti ai fini Iva, che possono essere applicate dagli organi verificatori quando, in sede di controllo, non rinvengono nei locali dell’azienda beni che dovrebbero essere presenti, ovvero rinvengono fisicamente dei beni per i quali non sia presente l’adeguata documentazione fiscale di provenienza.
In particolare, nel primo caso, si presumono ceduti i beni non trovati, con conseguente evasione Iva. Quindi, la presunzione di cessione consente al Fisco, appunto, di presumere ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge la propria attività.
La presunzione non opera, però, in alcuni casi espressamente individuati dalla norma, tra cui si annovera la distruzione dei beni.
Proprio a tal riguardo è intervenuta la legge di Bilancio da poco approvata. Difatti, il comma 208 dell’articolo unico della L. 205/2017 ha modificato l’ambito applicativo della presunzione di cessione, innovando la L. 166/2016, la quale regola “la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”.
Per effetto delle novità, la nuova formulazione dell’articolo 16 L. 166/2016 prevede che la presunzione di cessione non opera per:
- le eccedenze alimentari;
- i medicinali destinati alla donazione;
- gli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale “non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l’efficacia originarie”;
- i prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, i prodotti per l’igiene e la pulizia della casa, gli integratori alimentari, i biocidi, i presìdi medico chirurgici, i prodotti di cartoleria e di cancellaria, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari;
- altri prodotti individuati da apposito decreto ministeriale, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari;
quando la distruzione si realizza con la cessione gratuita a enti pubblici e enti privati senza scopo di lucro (ex articolo 2, comma 1, lettera b), della L. 166/2016).
In altri termini è consentito considerare distrutti agli effetti dell’Iva tali prodotti poiché donati a soggetti meritevoli: dalla cessione gratuita non emergerà, quindi, Iva da versare.
La legge di Bilancio introduce, altresì, un’apposita “copertura” ai fini del reddito d’impresa. In pratica, è previsto che i predetti beni ceduti gratuitamente “non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa” ai sensi dell’articolo 85, comma 2, Tuir. Ciò significa che dalle cessioni gratuite in questione non emergerà alcun ricavo tassabile.
La disapplicazione della presunzione di cessione ai fini Iva e la detassazione ai fini del reddito d’impresa trovano tuttavia applicazione solo se vengono rispettate le seguenti condizioni:
- per ogni cessione gratuita deve essere emesso un documento di trasporto o comunque un documento equipollente;
- il donatore deve trasmettere all’Amministrazione finanziaria e alla GdF, in via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese (entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni). Sono escluse dall’obbligo comunicativo le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché le cessioni, che singolarmente considerate, non superano 15.000 euro;
- l’ente donatario deve rilasciare al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un’apposita dichiarazione trimestrale, contenente gli estremi dei documenti di trasporto (o documenti equipollenti) relativi alle cessioni ricevute, nonché l’impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un utilizzo diverso, le operazioni realizzate dall’ente donatario si considerano effettuate, ai fini Iva, Irpef e Irap nell’esercizio di un’attività commerciale.