1 Marzo 2018

Cessioni di rottami in reverse charge

di EVOLUTION
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I commi 7 e 8 dell’articolo 74 del D.P.R. 633/1972 prevedono l’applicazione del regime dell’inversione contabile alle cessioni interne di rottami e di metalli, rispettivamente, ferrosi e non ferrosi.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo fornisce alcune indicazioni di carattere generale sull’applicazione del reverse charge per questa specifica categoria di operazioni.

L’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile comporta che il destinatario della cessione o della prestazione, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato, sia obbligato all’assolvimento dell’imposta, in luogo del cedente o del prestatore.

In deroga, infatti, al principio di carattere generale secondo cui debitore d’imposta nei confronti dell’Erario, ai fini Iva, è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, per le operazioni soggette alla procedura del reverse charge, debitore d’imposta è il soggetto passivo nei cui confronti tali operazioni sono rese.

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