29 Luglio 2022

CFC: nuovi chiarimenti dalle Entrate

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Con la circolare 29/E/2022, pubblicata ieri, 28 luglio, l’Agenzia delle entrate ha fornito nuovi chiarimenti in materia di CFC, soprattutto con riferimento alle regole che governano la tassazione per trasparenza e la fuoriuscita dal regime CFC, ma anche in merito al trasferimento di sede e altre operazioni straordinarie che comportano la confluenza della CFC nel soggetto residente.

Proprio avuto riguardo al primo dei richiamati punti, giova ricordare che la disciplina CFC (che, come noto, è finalizzata a rendere imponibili in Italia gli utili prodotti dalle società estere controllate che beneficiano di una tassazione ridotta nello Stato di insediamento e che, al tempo stesso, risultano titolari di determinate categorie di proventi, senza svolgere un’attività economica effettiva) trova applicazione se, contemporaneamente, il soggetto controllato estero:

  • è soggetto a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato assoggettato qualora residente in Italia (c.d. ETR test);
  • ritrae proventi che, per più di un terzo del loro valore complessivo, sono qualificabili come passive income (c.d. passive income test). Si considerano “passive income” i redditi rientranti in una o più delle seguenti categorie: interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari; canoni o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari; dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni; redditi da leasing finanziario; redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie; proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

Solo al ricorrere di queste due condizioni il reddito è imputato per trasparenza alla controllante, ragion per cui ben potrebbe accadere che una CFC sia tassata per trasparenza in uno o più esercizi, ma, in esercizi successivi, non integri le condizioni appena prospettate.

La recentissima circolare 29/E/2022, superando le interpretazioni offerte con la circolare 18/E/2021 e 23/E/2011, ha ritenuto che, nel caso in cui in un determinato periodo d’imposta le condizioni di ingresso (livello di tassazione e percentuale di passive income) non siano integrate, il contribuente può fuoriuscire dal regime Cfc optando, anche alternativamente, per la dimostrazione dell’esimente dell’attività economica o per il superamento delle condizioni dell’Etr test e/o del passive income test.

Si ricorda, invece, che le precedenti circolari, prima citate, erano giunte alla conclusione che, una volta resosi applicabile il regime di imputazione dei redditi di una CFC, la fuoriuscita dal regime risultava possibile (oltre che nell’ipotesi di perdita di controllo non artificiosa) solo in caso di svolgimento di una attività economica effettiva.

Le nuove conclusioni, oltre ad essere in linea con la nuova impostazione recata dalla Direttiva UE 2016/1164 (c.d. “Direttiva ATAD”) trova oggi giustificazione nel fatto che l’eventuale fuoriuscita e l’eventuale rientro nel regime CFC sono eventi ampiamente “monitorati”: nel modello di dichiarazione dei redditi, infatti, è stato approntato un meccanismo che consente volontariamente (con un’opzione irrevocabile da comunicare all’Amministrazione finanziaria) di tenere traccia dell’andamento dei redditi e delle perdite (virtuali), nonché dei valori fiscalmente riconosciuti degli assets della CFC.