CFC rule: credito fruibile per le imposte ovunque pagate nel mondo
di Marco BargagliCon la recente risoluzione 112/E, emessa in data 11 agosto 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni specifici aspetti in ordine al credito per le imposte corrisposte all’estero da parte di un’impresa controllata.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 165, D.P.R. 917/1986, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta, fino a concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo, al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.
In merito, proprio in relazione alla CFC rule, l’articolo 167, comma 6, D.P.R. 917/1986 prevede che dall’imposta calcolata sul reddito della controllata estera assoggettato a Ires “sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’art. 165, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo”.
Tale detrazione, opera dopo aver determinato il reddito imponibile al lordo di eventuali stanziamenti presenti in bilancio a titolo di imposte sul reddito dell’esercizio.
Sullo specifico tema, onde evitare problemi di doppia imposizione, in caso di tassazione per trasparenza dei redditi conseguiti da parte della controllata estera, le imposte scomputabili dal reddito da parte della casa madre, sono sia quelle pagate dalla CFC nello Stato di residenza o insediamento, sia quelle corrisposte in altri Paesi esteri, a condizione che le medesime gravino effettivamente nei confronti dell’impresa controllata. Tale orientamento è stato confermato nella citata risoluzione 112/E.
In particolare, il caso sottoposto al vaglio dell’Agenzia delle Entrate era il seguente:
- un’impresa italiana (Alfa S.p.A.) detiene una partecipazione di controllo nella CFC (Beta), residente ad Hong Kong, che svolge funzioni di distributore dei prodotti a marchio Alfa nel territorio asiatico;
- la casa madre italiana compila la dichiarazione dei redditi (quadro FC e quadro RM), tassando per trasparenza il reddito conseguito da parte della controllata estera liquidando, simmetricamente, la relativa imposta;
- il medesimo reddito risultante dal bilancio redatto dalla CFC, è stato assoggettato a tassazione anche ad Hong Kong;
- la controllata non residente ha altresì subito, al di fuori dello Stato di residenza, ritenute alla fonte a fronte dei pagamenti ricevuti per avere effettuato servizi di consulenza, resi nei confronti di due società distributrici del gruppo (operanti nel mercato di Taiwan e Malesia) e nei confronti di una società terza indipendente, operante nelle Filippine.
I pagamenti ricevuti a fronte dei servizi di consulenza che Beta ha effettuato, in virtù di specifici contratti di distribuzione stipulati con le suddette società, sono stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte non scomputabile dalle imposte sul reddito dovute a Hong Kong.
La dichiarazione dei redditi di Beta riporta, infatti, alla voce “9.14 Foreign tax paid claimed as a tax credit”, un importo pari a zero.
Per tale motivo, la società istante residente in Italia ha richiesto la conferma di poter utilizzare il credito di imposta con riguardo, in particolare, anche alle ritenute alla fonte a titolo di imposta (c.d. withholding tax) applicate sui compensi percepiti dalla controllata non residente (Beta Hong Kong).
A supporto della richiesta, la casa madre italiana ha esibito le certificazioni rilasciate dalle amministrazioni fiscali estere, nelle quali il reddito prodotto da Beta viene qualificato dallo Stato della fonte come royalties, con applicazione di una ritenuta alla fonte pari al 30% per le Filippine, al 10% per la Malesia ed al 20% per Taiwan.
Ciò posto, si ricorda che l’articolo 167, comma 6, D.P.R. 917/1986 nel disporre che i redditi di una società estera, imputati al socio controllante residente ai sensi della disciplina CFC, sono assoggettati a tassazione separata stabilisce, inoltre, che: “dall’imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’art. 165, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo”.
In merito, in virtù dell’espresso rinvio all’articolo 165 del D.P.R. 917/1986, ai fini della determinazione delle imposte estere accreditabili, occorre far riferimento alle disposizioni generali dettate in materia di foreign tax credit che, a parere dell’Agenzia, trovano applicazione in quanto compatibili con il regime CFC.
In buona sostanza, la normativa di riferimento opera un generico riferimento alle “imposte pagate all’estero a titolo definitivo”, senza alcuna limitazione territoriale che circoscriva il credito alle imposte pagate nello Stato di residenza della società controllata.
Infatti, la volontà del legislatore di non circoscrivere il riconoscimento del credito ammesso in detrazione alle sole imposte pagate nello Stato di residenza della CFC, trova indiretta conferma nel D.M. 21/11/2001, n. 429 che, in quanto normativa di dettaglio della disciplina CFC, avrebbe potuto chiarire o circoscrivere meglio le modalità attraverso le quali eliminare la doppia imposizione conseguente alla tassazione per trasparenza, in capo al socio italiano, dei redditi della controllata estera.
Di contro, l’articolo 3, comma 3, del citato decreto attuativo, si limita a precisare che possono “essere ammesse in detrazione le imposte pagate all’estero a titolo definitivo dall’impresa, società o ente non residente”, ovvero quelle pagate dalla sola CFC.
In definitiva, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di utilizzare come credito sia le imposte pagate dalla CFC nello Stato di residenza o insediamento, sia quelle corrisposte in altri Paesi esteri, a condizione che le medesime gravino effettivamente nei confronti dell’impresa controllata estera.