CFC rule: gli obblighi dichiarativi in capo al contribuente nazionale
di Marco BargagliCome noto, ai sensi dell’articolo 167, comma 1, del Tuir, se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di un’impresa, di una società o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute.
La tassazione per trasparenza non si applica se il soggetto residente in Italia dimostra, alternativamente, la sussistenza di una delle condizioni indicate nell’articolo 167, comma 5, lettere a) o b) del Tuir, ovvero che:
- la società o l’ente non residente svolge un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento;
- dalle partecipazioni non consegue l’effetto di voler localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
A tal fine, il contribuente può interpellare preventivamente l’Amministrazione finanziaria, avvalendosi delle disposizioni previste dall’articolo 11 della Legge 212/2000.
La disciplina CFC si applica, ai sensi dell’articolo 167, comma 8-bis del Tuir anche nell’ipotesi in cui i soggetti esteri controllati siano localizzati in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- siano assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
- abbiano conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie (es. interessi attivi), dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica (es. royalties attive), nonché dalla prestazione di servizi infragruppo resi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.
Proprio con particolare riferimento alla tassazione delle c.d. “CFC white list passive income” con il provvedimento n. 143239 del 16 settembre 2016 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono indicati i criteri per determinare con modalità semplificate l’effettivo livello di tassazione, tra cui figura l’irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile.
Avuto riguardo agli obblighi dichiarativi, il quadro FC del modello Redditi 2017 – periodo d’imposta 2016 – deve essere compilato dai soggetti residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di un’impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati con i criteri indicati dall’articolo 167, comma 4, del Tuir, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo, con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.
Il medesimo quadro FC andrà compilato anche se il soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, il controllo di un’impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per le quali, tuttavia, ricorrono congiuntamente le condizioni previste dall’articolo 167, comma 8-bis del Tuir c.d. normativa “CFC white list passive income”.
Ciò posto, il soggetto residente in Italia che detiene il controllo di più imprese, società o enti residenti in Stati con regime fiscale privilegiato, è tenuto a compilare il quadro FC per ciascuna CFC controllata, dovendo numerare progressivamente la casella “Mod. N.” del modello dichiarativo.
Di contro, il quadro FC non va compilato qualora il soggetto che esercita il controllo per effetto di particolari vincoli contrattuali o i soggetti da esso partecipati, non possiedano partecipazioni agli utili.
In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa interamente tramite una società o un ente residente, gli adempimenti dichiarativi CFC devono essere assolti da quest’ultimo soggetto, che dovrà provvedere a compilare il prescritto quadro FC.
In caso di catene societarie articolate, la circolare 23/E/2011 ha chiarito che sarà la società residente in Italia di ultimo livello (top-holding – controllante indiretta) a determinare – nell’ambito del quadro FC della propria dichiarazione dei redditi – il reddito della partecipata estera imputandolo pro-quota al soggetto residente in Italia.
Infine, le controllate italiane intermedie (sub-holding di primo livello), dovranno riportare la quota di reddito ad esse imputata nel quadro RM della loro dichiarazione dei redditi, al fine di liquidare l’imposta dovuta derivante dalla tassazione per trasparenza.
I redditi saranno assoggettati a tassazione separata nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione della CFC con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo netto e comunque non inferiore all’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società.
Nel caso in cui al soggetto dichiarante siano stati imputati redditi di più imprese estere controllate dei quali possiede partecipazioni, nel quadro RM dovrà essere compilato – in ogni suo campo – un rigo per la tassazione del reddito di ciascuna CFC.