Chi risponde dei debiti dell’associazione sportiva dilettantistica?
di Barbara AgostinisLa recente riforma dello sport (articolo 6, D.Lgs. 36/2021) ha previsto che i sodalizi sportivi “possano costituirsi come: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato; c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile; c-bis) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all’articolo 10 del presente decreto”.
La scelta di una determinata forma per la creazione dell’associazione sportiva dilettantistica non è scevra da conseguenze, posto che la natura giuridica influisce, condizionandola, sulla responsabilità patrimoniale dell’ente.
Il procedimento costitutivo del sodalizio sprovvisto di personalità giuridica se, da un lato, si caratterizza per una maggior semplicità ed economicità, rispetto a quello finalizzato all’acquisizione di un simile riconoscimento, dall’altro, può comportare un aggravio di responsabilità per i singoli dirigenti e/o gli associati.
Nel diritto applicato è invero accolto l’orientamento, applicabile anche alla responsabilità tributaria, per cui “la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi. Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità prima dell’associazione stessa, con la conseguenza che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione” (Cassazione n. 4/10/2019).
La massima citata esprime il principio dell’autonomia patrimoniale imperfetta, caratterizzante i sodalizi privi di personalità giuridica.
A conclusioni diverse può giungersi nel caso di ente che, provvisto di personalità giuridica, è dotato di autonomia patrimoniale perfetta, in grado di escludere quasi totalmente la responsabilità dei singoli.
La circostanza per cui gli amministratori delle associazioni sportive sono tenuti ad osservare un comportamento diligente, nel rispetto delle norme sul contratto di mandato (articolo 1710 cod. civ.), comporta che i medesimi possano invero incorrere in responsabilità in caso di mala gestio, ovvero di amministrazione negligente del patrimonio associativo.
Il legislatore della riforma, consapevole, da un lato, dell’importanza – per gli enti sportivi – di ottenere la personalità giuridica, idonea ad offrire un’adeguata tutela ai dirigenti e agli associati in caso di debiti dell’associazione, e, dall’altro, dell’esistenza di un sistema farraginoso, ha ritenuto opportuno semplificare la procedura finalizzata all’acquisizione di tale riconoscimento, prevedendo (articolo 14, D.Lgs. 39/2021) che le associazioni dilettantistiche possano, in deroga al D.P.R. 361/2000, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro di cui all’articolo 4 [Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, Ras].
La regolamentazione definitiva, attualmente in vigore, impone, tra l’altro, la necessità che l’associazione possieda un patrimonio minimo di almeno 10.000 euro.
Sul punto, è doveroso segnalare che i molteplici dubbi sottesi all’interpretazione della citata prescrizione, concernenti la procedura da seguire per un’adeguata valutazione della somma disponibile, sono stati chiariti dal Consiglio notarile di Milano (attraverso le massime n. 16/2023 e n. 17/2023, emanate lo scorso 6.12.2023), il quale ha precisato che, ai fini della determinazione dell’ammontare del patrimonio, non è sufficiente attestare – attraverso qualsivoglia certificazione bancaria – l’esistenza di fondi (pari almeno all’importo richiesto) depositati presso un istituto di credito, dovendosi piuttosto dimostrare lo stato patrimoniale netto dell’ente, attraverso l’analisi delle relative scritture contabili, in un’ottica di tutela dei terzi contraenti e degli amministratori del sodalizio.
La questione citata, relativa alle modalità operative connesse al calcolo del patrimonio minimo per il riconoscimento della personalità giuridica, indipendentemente dall’avvenuta (o meno) iscrizione del sodalizio al Ras, non esaurisce i dubbi collegati ad una simile procedura, nel caso, ad esempio, di apporto di beni diversi dal denaro.
Il riconoscimento semplificato della personalità giuridica presenta invero numerosi aspetti controversi – forieri di incertezza per gli interpreti – inscindibilmente connessi con la funzionalità del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, introdotto dalla recente riforma dello sport.
Questo e altri argomenti di rilevante interesse per gli enti sportivi dilettantistici, saranno oggetto di approfondimento durante il primo modulo del master sulla riforma dello sport.