14 Novembre 2017

I chiarimenti del MEF in materia di antiriciclaggio

di Angelo Ginex
Scarica in PDF

In data 3 ottobre 2017 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha reso disponibili nella sezione FAQ del proprio sito istituzionale una serie di chiarimenti aventi l’obiettivo di agevolare la corretta applicazione, da parte dei destinatari, delle novità in tema di antiriciclaggio introdotte dal D.Lgs. 90/2017, che è entrato in vigore il 04/10/2017.

Un primo gruppo di chiarimenti riguarda le modalità di adempimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela.

Per quanto concerne l’adeguata verifica semplificata, il MEF precisa che le misure semplificate previste dall’articolo 23, comma 1, D.Lgs. 231/2007 non sono predeterminabili a priori, né univocamente valevoli per tutti i destinatari degli obblighi. In omaggio al principio di approccio basato sul rischio, spetta quindi ai soggetti obbligati tanto la valutazione in concreto del rischio quanto la modulazione dell’estensione delle verifiche, della valutazione e dei controlli della propria clientela, in misura proporzionata, in concreto, alla dimensione, alla complessità organizzativa e alla natura dell’attività.

Con riferimento al titolare effettivo nelle società di persone, il MEF chiarisce che non possono essere utilizzati i criteri di cui all’articolo 20 D.Lgs. 231/2007, in quanto in tali fattispecie il cliente è una persona fisica rispetto alla quale potrebbe eventualmente porsi un problema di interposizione fittizia, la cui individuazione dovrebbe emergere dal corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente. Si rammenta poi che il D.Lgs. 90/2017 prevede l’estensione delle misure di adeguata verifica anche all’esecutore, rispetto al quale i soggetti obbligati sono tenuti a riscontrare l’ampiezza del potere di rappresentanza.

Un secondo gruppo di chiarimenti riguarda invece il tema dei limiti all’uso del denaro contante.

Preliminarmente, si ricorda che ex articolo 49, comma 1, D.Lgs. 231/2007 è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro.

Sul punto, il MEF chiarisce in primo luogo che il divieto di trasferire denaro contante tra “soggetti diversi”, ovvero tra entità giuridiche distinte (ad esempio, tra due società, tra il socio e la società di cui questi fa parte o tra società controllata e società controllante), è finalizzato a garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una certa soglia, a prescindere dalla natura lecita o illecita delle stesse.

In secondo luogo, il Ministero precisa la portata dell’avverbio “complessivamente”, chiarendo che non è ravvisabile una violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti.

In queste ipotesi, l’Amministrazione può valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato a scopo elusivo.

Per quanto concerne poi i pagamenti a titolo di caparra, il MEF precisa che essi sono possibili sia in denaro contante per importi inferiori alla soglia, sia tramite una pluralità di assegni bancari muniti dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e, se di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, della clausola di non trasferibilità.

In ultima analisi, il MEF fornisce chiarimenti in merito all’obbligo di conservazione sancito dall’articolo 31 D.Lgs. 231/2007, il quale prevede che debbano essere conservati l’originale, ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni.

In particolare, esso chiarisce che per l’agente immobiliare la semplice fotocopia dell’atto stipulato dal cliente deve essere idonea a garantire la fedele corrispondenza della copia all’originale e i documenti conservati devono rendere possibile quanto meno la ricostruzione univoca dei seguenti elementi:

  1. la data di instaurazione del conferimento dell’incarico;
  2. i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore;
  3. le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
  4. la data, l’importo e la causale dell’operazione e i mezzi di pagamento utilizzati.

 

L’antiriciclaggio e le novità del D.Lgs. 90/2017