18 Ottobre 2017

I chiarimenti dell’Agenzia sulla rinuncia ai crediti da parte dei soci

di Alberto Rocchi
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Con la risoluzione 124/E del 13 ottobre scorso, l’Agenzia ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità e sull’ambito applicativo delle sopravvenienze da rinuncia ai crediti da parte dei soci.

L’articolo 13 del D.Lgs. 147/2015 ha riscritto i commi 4 e 4-bis dell’articolo 88 Tuir; in particolare, la norma ha modificato il trattamento delle rinunce dei soci ai crediti vantati nei confronti della società, che passano da un generalizzato regime di intassabilità a uno di parziale imponibilità. Viene infatti previsto che la fattispecie della rinuncia al credito, genera una sopravvenienza attiva per la parte che eccede il valore fiscale del credito medesimo. A tale fine, il socio è tenuto a certificare, a beneficio della società partecipata, tale valore fiscale mediante produzione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio; in mancanza dell’atto, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero con conseguente concorso alla formazione del reddito della società, dell’intera rinuncia.

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