28 Febbraio 2018

Chiarimenti delle Dogane sui nuovi Intrastat

di EVOLUTION
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L’invio dei modelli Intrastat costituisce uno degli adempimenti che tutti gli studi professionali sono tenuti ad assolvere per conto dei propri clienti che pongono in essere operazioni Ue.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo fornisce una sintesi delle novità applicabili agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018.

Con provvedimento n. 194409/2017, l’Agenzia delle Entrate, di concerto con l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli e d’intesa con l’ISTAT, ha adottato alcune misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat), in attuazione dell’articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993, come modificato dall’articolo 13, comma 4-quater, D.L. 244/2016.

Detto provvedimento, secondo quanto specificato dall’Agenzia delle Dogane con la nota n. 110586/2017, si colloca in un più ampio processo di semplificazioni finalizzate alla razionalizzazione dei flussi informativi relativi alle operazioni intraunionali, con l’obiettivo di evitare duplicazioni di adempimenti comunicativi a carico dei contribuenti Iva, ma nel mantenimento della qualità e della completezza dei dati – di interesse sia fiscale che statistico – dagli stessi forniti, così da garantire il rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni euro-unionali in materia di raccolta delle informazioni relative agli scambi intracomunitari di beni e servizi.

Con la comunicazione del 20 febbraio 2018 l’Agenzia delle Dogane ha riepilogato le novità di interesse applicabili agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018. Al riguardo, si veda la seguente tabella di sintesi.

ARGOMENTO CHIARIMENTO
SCAMBIO DI ENERGIA ELETTRICA L’indicazione delle relative operazioni commerciali nei modelli INTRA (riferiti sia alle cessioni che agli acquisti intraunionali) non è più richiesta.
ELENCHI RIEPILOGATIVI RELATIVI ALLE CESSIONI DI BENI (MODELLI INTRA-1bis)
  • I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi a fini fiscali con cadenza trimestrale non sono tenuti a fornire le informazioni di interesse statistico. A partire dai dati di gennaio 2018, l’indicazione dei dati statistici è comunque facoltativa anche per i soggetti che sono tenuti, ai fini fiscali, alla presentazione di detti elenchi con cadenza mensile ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. b) del decreto 22 febbraio 2010 ma che, non avendo realizzato, in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intraunionali di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro, non sono altrettanto tenuti alla loro compilazione ai fini statistici;
  • permane l’obbligo per i soggetti individuati dall’articolo 6, comma 4, del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 febbraio 2010 di indicare nei suddetti elenchi riepilogativi anche i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna ed al modo di trasporto delle merci. Si tratta, com’è noto, di obbligo a carico dei soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente o, in caso di inizio dell’attività di scambi intraunionali, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore delle spedizioni superiore ad euro 20.000.000. L’indicazione del valore statistico rimane tuttavia obbligatoria anche per i soggetti che non abbiano compilato la colonna 4 del modello INTRA (ammontare delle operazioni in euro, ipotesi che si verifica, ad esempio, nel caso di operazioni di perfezionamento);
  • ai fini del calcolo della soglia dei 20.000.000 di euro – in base alla disposizione recata dal citato articolo 6, comma 4 e considerate le istruzioni recate in tema dall’Allegato XI in commento – concorre l’ammontare delle spedizioni di merci fuori dal territorio dello Stato (ne restano, pertanto, escluse le operazioni triangolari promosse dal soggetto italiano).
ELENCHI RIEPILOGATIVI RELATIVI AGLI ACQUISTI DI BENI (MODELLI INTRA-2 bis)
  • A partire dai dati di gennaio 2018, tutte le informazioni ivi contenute sono rese per finalità statistiche e devono essere obbligatoriamente fornite, su base mensile, dai soggetti individuati dall’articolo 1.1 della citata determinazione prot. n. 194409 del 25 settembre 2017, ovvero qualora l’ammontare totale trimestrale degli acquisti intraunionali di beni dagli stessi effettuati sia stato, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro;
  • considerato l’interesse statistico del dato raccolto, gli acquisti intraunionali di beni vanno riepilogati nel periodo in cui essi arrivano nel territorio italiano: sono, pertanto, escluse tutte le operazioni commerciali di acquisto di beni che non entrano fisicamente in Italia (ad esempio, una operazione triangolare in cui il soggetto italiano è il promotore dell’operazione);
  • la presentazione del Modello INTRA-2 bis resta tuttavia facoltativa per tutti i restanti soggetti IVA, sia su base mensile che trimestrale: in tale ultima ipotesi, è richiesta soltanto la compilazione delle colonne da 1 a 5;
  • anche per i Modelli INTRA-2 bis permane l’obbligo, per i soggetti individuati dall’articolo 6, comma 4, del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 febbraio 2010, di indicarvi i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna ed al modo di trasporto delle merci. Si tratta di obbligo a carico dei soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente o, in caso di inizio dell’attività di scambi intraunionali, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore degli arrivi superiore ad euro 20.000.000. L’indicazione del valore statistico rimane tuttavia obbligatoria anche per i soggetti che non abbiano compilato la colonna 4 del modello INTRA (ammontare delle operazioni in euro, ipotesi che si verifica, ad esempio, nel caso di operazioni di perfezionamento);
  • ai fini del calcolo della soglia dei 20.000.000 di euro valgono le considerazioni sopra esposte con riferimento alle spedizioni di merci fuori dal territorio italiano.
ELENCHI RIEPILOGATIVI RELATIVI AI SERVIZI RESI (MODELLI INTRA-1 quater)
  • A decorrere dagli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2018, per la compilazione del campo “Codice Servizio”, la citata determinazione del 25 settembre 2017 ha semplificato il livello di dettaglio richiesto per la classificazione dei prodotti associati alle attività (CPA). A tale fine è stata pubblicata sul sito istituzionale di questa Agenzia la corrispondente CPA a cinque cifre;
  • nell’accogliere le richieste in tal senso pervenute a questa Agenzia è comunque consentito continuare ad indicare nei suddetti modelli INTRA il codice CPA secondo i 6 caratteri (CPA 2008).
ELENCHI RIEPILOGATIVI RELATIVI AI SERVIZI RICEVUTI (MODELLI INTRA-2 quater)
  • A partire dai dati di gennaio 2018, tutte le informazioni ivi contenute sono rese per finalità statistiche e devono essere obbligatoriamente fornite, su base mensile, dai soggetti individuati dall’articolo 2.1 della citata determinazione prot. n. 194409 del 25 settembre 2017, ovvero qualora l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter del D.P.R. 633/1972, acquisite presso soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro dell’UE, sia stato, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro;
  • la presentazione del Modello INTRA-2 quater resta, tuttavia, facoltativa per tutti i restanti soggetti Iva, sia su base mensile che trimestrale. Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile e/o trimestrale devono compilare le stesse colonne;
  • relativamente all’indicazione del livello di dettaglio richiesto per la classificazione dei prodotti associati alle attività (CPA), vale quanto detto sopra.
PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRA
  • Ai fini del calcolo della periodicità di presentazione dei modelli INTRA, la citata Determinazione prot. n. 194409 del 25 settembre 2017 ha già chiarito che il nuovo sistema introdotto dalle modifiche normative intervenute in materia richiede, in ordine al superamento della soglia, una verifica effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni. Il medesimo provvedimento stabilisce che le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente e che il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni;
  • come stabilito dall’articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 22 febbraio 2010, qualora la soglia prevista ai fini statistici venga superata nel corso di un trimestre, il cambio di periodicità decorre dal mese successivo a quello in cui tale soglia è stata superata. La presentazione degli elenchi riepilogativi relativi ai precedenti mesi è tuttavia facoltativa.

 

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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