Chiarimenti delle Entrate sui benefici premiali Isa e sull’impatto del Covid-19
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariI contribuenti che dimostrano situazioni di affidabilità fiscale ripetute nel tempo possono accedere ai benefici premiali di cui all’articolo 9-bis, comma 12, D.L. 50/2017. È quanto confermato nella circolare 16/E di ieri che, come ogni anno, fa il punto della situazione sull’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2019.
Si ricorda che i benefici premiali (indicati nel citato articolo 9-bis D.L. 50/2017) sono ottenibili solamente in presenza di un voto “minimo” almeno pari a 8, e riguardano sinteticamente:
- la possibilità di compensazione del credito Iva per un importo fino ad euro 50.000 senza visto di conformità, nonché di ottenere il rimborso Iva senza garanzia o visto di conformità per la stessa soglia (voto minimo pari a 8);
- la possibilità di compensazione dei crediti per imposte dirette (Irpef/Ires ed Irap) fino ad un importo di euro 20.000 senza necessità del visto di conformità;
- l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative (voto minimo pari a 9);
- l’esclusione dall’accertamento analitico presuntivo (voto minimo pari a 8,5);
- la riduzione di un anno dei termini di accertamento (voto minimo pari a 8);
- la franchigia di 2/3 del reddito dichiarato ai fini dell’accertamento sintetico (voto minimo pari a 9).
Nella circolare 16/E/2020 si conferma quanto già anticipato con il provvedimento del 30 aprile scorso, e, in particolare, che i benefici premiali possono essere riconosciuti anche ai contribuenti che abbiano raggiunto un determinato livello di affidabilità fiscale calcolato in base alla media semplice dei “voti” attribuiti per il periodo d’imposta 2018 e per il 2019.
In particolare:
- l’esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale Iva 2021 (per l’anno 2020) e sui modelli TR dei primi tre trimestri 2021 spetta anche ai contribuenti con livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8,5 calcolato sulla media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti nei periodi d’imposta 2018 e 2019 (lo stesso vale per l’esonero ai fini della richiesta di rimborso Iva annuale del 2020 e dei primi tre trimestri 2021);
- l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società di “comodo” (non operative e in perdita sistematica) si applica anche per le società che hanno ottenuto un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 9 calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2018 e 2019 (in tal caso non è quindi richiesto alcun incremento nel risultato della media);
- l’esclusione all’applicazione dell’accertamento sintetico (redditometro) si applica anche ai contribuenti che abbiano ottenuto un livello medio di affidabilità fiscale, per il 2018 e 2019, almeno pari a 9 (anche in tal caso nel risultato della media non è richiesto alcun incremento).
L’Agenzia, nella circolare 16/E fornisce anche chiarimenti in merito all’impatto dell’articolo 148 D.L. 34/2020, che correttamente tiene conto delle conseguenze che derivano dall’emergenza sanitaria Covid-19 anche sull’applicazione degli Isa.
In particolare, in considerazione della circostanza che l’anno 2020 sarà certamente “segnato” dalla citata emergenza, l’Agenzia conferma che, se i risultati Isa dei periodi d’imposta 2018 e 2019 fanno emergere un punteggio indicativo di sostanziale affidabilità, la posizione del 2020 assume scarso interesse ai fini dell’analisi del rischio di evasione previsto dall’articolo 9-bis, comma 14, D.L. 50/2017.
Infine, la circolare in commento richiama quanto previsto dal comma 1 del citato articolo 148 D.L. 34/2020, ossia la possibilità di approvare ed integrare gli Isa per i periodi d’imposta 2020 e 2021 rispettivamente entro il 31 marzo ed il 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione.
Ciò dovrà avvenire evitando nuovi oneri dichiarativi, riaffermando che le situazioni di natura straordinaria rappresentano un elemento che gli Isa devono essere in grado di tenere conto. Tale circostanza ovviamente si riferisce al “campione di riferimento” dei soggetti Isa, con la conseguenza che se il contribuente abbia specifiche modalità di svolgimento dell’attività diverse da quelle rappresentate nel “campione”, l’Agenzia conferma la possibilità di avvalersi della causa di esclusione del periodo di non normale svolgimento dell’attività.