I chiarimenti in tema di definizione agevolata delle controversie doganali
di Angelo GinexL’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la nota n. 71066 del 15 giugno 2017, con cui fornisce chiarimenti in ordine alle condizioni per accedere alla definizione agevolata delle controversie in materia di accise e di Iva afferente su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche di cui all’articolo 5-bis D.L. 193/2016, che è il decreto fiscale collegato alla legge di Stabilità 2017, con cui è stata introdotta anche la nota “definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo”.
In particolare, la nota suindicata chiarisce che il limite temporale relativo ai fatti posti in essere antecedentemente al 1° aprile 2010 fa espresso riferimento ai contenziosi sorti a causa della controversa applicazione dell’articolo 4, comma 1, D.Lgs. 504/1995, che, nella formulazione in vigore fino alla predetta data, disponeva, ai fini dell’abbuono dell’accisa in caso di perdita o distruzione dei prodotti in regime sospensivo, l’equiparazione al caso fortuito ed alla forza maggiore dei fatti dolosi o colposi compiuti da terzi, purché gli eventi verificatisi non fossero riconducibili a fatti imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave, con l’intento di trovare una soluzione nella composizione transattiva.
Con riferimento alle fasi prodromiche alla transazione, la nota precisa che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non è vincolata per legge ad accettare ogni e qualsiasi proposta proveniente dalla controparte, dovendo e potendo liberamente determinarsi a concludere il contratto transattivo.
Inoltre, nell’apprezzamento dei profili di natura oggettiva e di quelli relativi alla sfera patrimoniale del soggetto obbligato dovrà tenersi conto dello stato e grado del contenzioso pendente, della durata della controversia, nonché dell’aleatorietà dell’esito dello stesso. In ordine alla valutazione sulla solvibilità del soggetto obbligato occorrerà fare riferimento, oltre che alla reale consistenza patrimoniale, anche al rischio dell’incombenza di possibili e probabili esposizioni a procedure concorsuali.
Per quanto concerne, infine, i profili procedimentali, la nota chiarisce i passaggi operativi per addivenire alla transazione:
- formulazione da parte del soggetto obbligato della proposta di transazione rivolta, per il tramite dell’Ufficio delle dogane che ha emesso l’atto impugnato, alla Struttura territoriale di vertice nel cui ambito insiste il predetto Ufficio. La proposta deve prevedere oltre che l’importo offerto in pagamento, anche le modalità di versamento dello stesso e della definizione del contenzioso pendente;
- trasmissione degli atti da parte dell’Ufficio delle dogane alla sovraordinata Struttura territoriale di vertice, corredando la proposta del proprio parere, anche in ordine alla sussistenza delle condizioni richieste, nonché all’ammontare offerto in transazione;
- valutazione della proposta da parte della Struttura territoriale di vertice, alla luce dei contributi trasmessi dall’Ufficio delle dogane e, occorrendo, di eventuali ulteriori autonomi approfondimenti, allo scopo di formarsi il convincimento in ordine alla congruità dell’offerta del soggetto obbligato, ovvero di formulare una proposta alternativa; nel caso in cui la proposta difetti delle condizioni e dei presupposti, la Struttura territoriale di vertice ne determinerà l’inammissibilità;
- trasmissione all’Avvocatura Distrettuale competente nell’ambito delle rispettive circoscrizioni della bozza dell’atto di transazione che la Struttura territoriale di vertice è disponibile a sottoscrivere, corredata di tutta la documentazione utile, inclusa, nell’eventualità della formulazione di una proposta alternativa, quella originaria formulata dal soggetto obbligato, ai fini dell’acquisizione di un parere di legittimità e congruità. L’Avvocatura Distrettuale può essere interpellata anche per l’assistenza alla redazione dell’atto transattivo;
- acquisito il parere dell’Avvocatura Distrettuale, la Struttura territoriale di vertice trasmette al soggetto obbligato il testo del contratto di transazione in relazione al quale sussiste la disponibilità alla sottoscrizione, fissando la data nella quale procedere alla reciproca sottoscrizione dell’atto. Trascorso inutilmente detto termine, in assenza di un giustificato motivo che ne legittimi il differimento, addotto dal soggetto obbligato, la disponibilità alla transazione dovrà intendersi revocata;
- laddove il soggetto obbligato richieda la sospensione del relativo contenzioso pendente, l’Ufficio delle dogane si rimetterà alle decisioni dell’Organo giudicante.