Chiarite le casistiche di utilizzo del modello F24 telematico
di Giovanni Valcarenghiavvio dell’
estensione dell’obbligo di utilizzo del modello
F24 telematico, l’Agenzia delle entrate dirama le proprie istruzioni operative con la
circolare 27/E del 19/09/2014.
riepiloga le casistiche che sono interessate dall’obbligo, che vanno considerate in aggiunta a quelle già presenti (riferimento ai titolari di partita IVA):
- modelli F24 a saldo zero: potranno essere pagati unicamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (servizi “F24 web” o “F24 online”, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel), direttamente dal contribuente oppure per il tramite di un intermediario abilitato (trasmissione delle deleghe in nome e per conto degli assistiti con servizio “F24 cumulativo” o “F24 addebito unico”)
- modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero e modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro (a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in compensazione): potranno essere presentati esclusivamente per via telematica, mediante i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, oppure mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli istituti di credito.
obblighi si aggiungono a quelli
già vigenti nell’ordinamento; così, ad esempio, i titolari di partita IVA dovranno utilizzare esclusivamente modalità telematiche per tutti i modelli F24, fermo restando l’obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del credito IVA annuale o infrannuale, per importi superiori a 5.000,00 euro annui.
possibilità di continuare ad utilizzare i modelli cartacei nelle seguenti ipotesi:
- modelli con saldo a debito non superiore a 1.000 euro, se non relativi a titolari di partita IVA (ipotesi non contemplata dalla norma);
- F24 precompilati dall’ente impositore (Agenzia delle entrate, comuni, ecc.), a condizione che non siano indicati crediti in compensazione; in tal senso, dunque, il legittimo utilizzo dei crediti viene praticamente “scoraggiato” per effetto della complicazione dell’utilizzo del canale telematico;
- modelli relativi a versamenti rateali in corso, ma solo a condizione che siano relativi a non titolari di partita IVA e solo fino al 31/12/2014 (in tal senso si salvaguardano, ad esempio, i versamenti relativi al saldo 2013 ed al primo acconto 2014);
- modelli utilizzati per la fruizione di agevolazioni fiscali (crediti di imposta) con compensazioni che si possono effettuare unicamente presso gli agenti della riscossione.
contribuenti oggettivamente impossibilitati a detenere un conto corrente, suggerendo le seguenti
soluzioni:
- i modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro, senza l’utilizzo di crediti in compensazione, potranno essere inviati telematicamente rivolgendosi ad un intermediario abilitato a Entratel, disponibile all’addebito del pagamento sul proprio conto corrente, oppure ad intermediari della riscossione che consentono di presentare il modello F24 con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente, in quanto il pagamento è eseguito con modalità diverse (ad esempio tramite addebito di carte prepagate). Solo ove non sia attuabile nessuna soluzione, potrà essere utilizzato anche il modello F24 cartaceo;
- i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, ma con saldo finale maggiore di zero, potranno essere presentati con le modalità telematiche richiamate al punto precedente. In caso di indisponibilità, potrà essere presentato, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, un modello F24 a saldo zero nel quale compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito da versare; il versamento del restante debito potrà essere effettuato anche con modello F24 cartaceo.
con favore l’intervento tempestivo su una materia che stava già complicando la vita degli studi professionali.
solo un piccolo rammarico, rinvenibile nella motivazioni che stanno alla base del provvedimento normativo: si riducono le deleghe cartacee in quanto la loro gestione pesava sul bilancio pubblico in termini di remunerazione concessa agli intermediari finanziari. Da una prima analisi, ahimé!, si ha l’impressione che una parte di tale costo sarà indirettamente sopportata dagli studi professionali.