Chiarito il trattamento IVA delle commissioni di delega
di Marco BargagliLa suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22429 del 4 novembre 2016 si è definitivamente pronunciata, in sede di legittimità, ritenendo possibile applicare il regime di esenzione IVA (ex articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972) alle commissioni di delega percepite nell’ambito dei contratti di coassicurazione. Il recente chiarimento espresso da parte del giudice di legittimità era molto atteso tra gli operatori economici in quanto, in passato, la giurisprudenza di merito aveva assunto un orientamento non sempre univoco. In particolare, in alcune sentenze i giudici tributari aditi ritenevano le commissioni di delega esenti IVA mentre, in altre decisioni, le operazioni poste in essere erano state considerate rilevanti ai fini dell’applicazione del tributo.
Come noto l’articolo 3, primo comma, del D.P.R. 633/1972 prevede che costituiscono prestazioni di servizi (imponibili IVA) le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.
Di contro, sono esenti IVA, ex articolo 10, primo comma, n. 2) del decreto IVA, le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio.
Prima di illustrare i profili ermeneutici espressi dalla suprema Corte, occorre premettere che il contratto di coassicurazione è definito come un negozio giuridico stipulato fra più compagnie assicuratrici a copertura del medesimo rischio.
Sul punto, l’articolo 1911 del codice civile, prevede espressamente che: “qualora la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori”.
Quindi, il predetto schema negoziale viene generalmente utilizzato dai vari operatori economici quando il rischio assicurato ha un valore economico molto elevato e, per tale motivo, si rende necessario compartecipare al rischio dell’eventuale risarcimento del danno.
In tale ambito, con la clausola di delega, viene affidato ad un solo soggetto il compimento – nell’interesse anche delle altre compagnie di assicurazione – di una serie di prestazioni di servizio riconducibili all’intero rapporto assicurativo.
In buona sostanza, il soggetto delegato potrà svolgere una serie di atti di interesse comune quali ad esempio riscuotere i premi, mantenere i contatti con il cliente, gestire i flussi comunicativi, provvedere alla liquidazione del sinistro ed al pagamento dell’indennizzo previsto contrattualmente.
Tali prestazioni vengono remunerate con il versamento di un compenso denominato “commissione di delega”, per il quale si pone il problema di individuare il corretto trattamento fiscale ai fini IVA.
In merito, la Corte di Cassazione ha sancito che, alle commissioni di delega percepite nell’ambito di un contratto di coassicurazione, spetta l’esenzione IVA.
La citata sentenza n. 22429/2016, nel suo approccio interpretativo, prende spunto dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. sentenze 5 giugno 1997, causa C-2/95; 13 dicembre 2001, causa C-235/00; 28 luglio 2011, causa C-350-10; 17 marzo 2016, causa C- 40/15) la quale ha affermato il seguente principio giuridico: “un’operazione di assicurazione implica, per sua natura, che esista un rapporto contrattuale tra il prestatario del servizio di assicurazione e il soggetto i cui rischi sono coperti dall’assicurazione, ossia l’assicurato”, mentre l’espressione “prestazioni di servizi relative a operazioni di assicurazione” costituisce una nozione sufficientemente ampia tale da considerare diverse prestazioni che concorrono alla realizzazione di operazioni di assicurazione, ivi compresa la liquidazione di sinistri, che risulta una parte essenziale delle medesime operazioni.
Sulla base di tale solco interpretativo, la Corte di Cassazione ha sancito che il regime di esenzione IVA contemplato dall’articolo 10, comma 1, n. 2) del D.P.R. 633/1972, previsto per le “operazioni di assicurazione”deve intendersi riferito anche alla pluralità di prestazioni idonee ad integrare il servizio assicurativo sotto il profilo economico, a condizione che il prestatore di servizi si impegni nei confronti dell’assicurato a garantire a quest’ultimo la copertura di un rischio e sia vincolato all’assicurato da un rapporto contrattuale.
Tale principio, prosegue la Corte, si applica anche quando il contratto assicurativo sia stato concluso in coassicurazione con una pluralità dei soggetti obbligati pro-quota alla copertura del rischio dell’assicurato e uno dei coassicuratori sia stato delegato dagli altri alla gestione ed all’esecuzione del rapporto assicurativo.
Infatti, concludono i giudici, la regolamentazione dei rapporti interni tra coassicuratori, mediante la c.d. clausola di delega e le correlate modalità di esecuzione dei compiti delegati, non ha incidenza sulla nozione di “operazione di assicurazione”, così come definita sul piano fiscale dalla normativa comunitaria e dalla elaborazione giurisprudenziale espressa da parte della Corte di Giustizia Europea.
In definitiva, la recente sentenza di legittimità si pone in linea con l’orientamento maggioritario declinato da parte della giurisprudenza di merito, che in passato si era espressa a favore dell’esenzione dell’IVA delle commissioni di delega, in quanto i compensi vengono percepiti per lo svolgimento di attività essenziali, necessarie ed indispensabili per la corretta esecuzione del rapporto assicurativo.
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