1 Febbraio 2017

Chiarito il trattamento IVA delle commissioni di delega

di Marco Bargagli
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La suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22429 del 4 novembre 2016si è definitivamente pronunciata, in sede di legittimità, ritenendo possibile applicare il regime di esenzione IVA (ex articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972) alle commissioni di delega percepite nell’ambito dei contratti di coassicurazione. Il recente chiarimento espresso da parte del giudice di legittimità era molto atteso tra gli operatori economici in quanto, in passato, la giurisprudenza di merito aveva assunto un orientamento non sempre univoco. In particolare, in alcune sentenze i giudici tributari aditi ritenevano le commissioni di delega esenti IVA mentre, in altre decisioni, le operazioni poste in essere erano state considerate rilevanti ai fini dell’applicazione del tributo.

Come noto l’articolo 3, primo comma, del D.P.R. 633/1972 prevede che costituiscono prestazioni di servizi (imponibili IVA) le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

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