Cinque per mille: procedura “automatica” ma non per tutti
di Luca CaramaschiCon la circolare n. 5/E/2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge di Stabilità 2015 (articolo 1 comma 154 L. 190/2014) in tema di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti per l’iscrizione alla procedura del cinque per mille. In particolare la circolare prende le mosse dal D.P.C.M. datato 7 luglio 2016 con il quale vengono modificate le disposizioni in precedenza contenute nel D.P.C.M. datato 23 aprile 2010 che, fino al 2016, ha disciplinato le procedure di accesso al contributo del cinque per mille.
Le novità, che quindi si applicano “a decorrere dall’esercizio finanziario 2017 con riferimento ai soggetti regolarmente iscritti nel 2016” sono la diretta conseguenza di quel processo di stabilizzazione del contributo che ha portato a:
- eliminare, per gli enti regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio, l’onere di riproporre ogni anno la domanda di iscrizione al riparto della quota del cinque per mille e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- istituire un apposito elenco degli enti iscritti al beneficio, che viene aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo di ciascun anno.
Da quanto detto sopra, quindi, si evidenzia che le semplificazioni introdotte non riguardano tutti i soggetti che potenzialmente possono richiedere l’iscrizione, bensì si rivolgono solo a quelli che per lo scorso anno finanziario hanno seguito il tradizionale iter già previsto per il passato, e che da ora in avanti dovrà essere osservato da coloro che intendono per la prima volta accedere al beneficio.
Per i soggetti che hanno fanno la richiesta di iscrizione per la prima volta nel 2017 rimane pertanto in vigore il fondamentale adempimento che dovranno necessariamente espletare entro il prossimo 30 giugno 2017, ovvero l’invio a mezzo lettera raccomandata (o in alternativa a mezzo PEC) della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti di ammissione all’elenco. I destinatari di questa dichiarazione restano comunque diversi a seconda della natura dell’ente richiedente e cioè la DRE competente per territorio per le organizzazioni di volontariato e gli uffici territoriali del CONI competenti per territorio nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche.
Resta per tali soggetti impregiudicata la possibilità di sanare entro il successivo 2 ottobre 2017 eventuali omissioni dell’adempimento in scadenza al 30 giugno 2017, mediante fruizione dell’istituto della remissione in bonis (istituto che prevede il pagamento tramite F24 della sanzione pari ad euro 250 mediante utilizzo del codice tributo “8115”).
Scorrendo i chiarimenti della circolare n. 5/E/2017, che di seguito si descrivono, si comprende tuttavia che vi sono anche altri casi nei quali occorre presentare entro il prossimo 30 giugno 2017 la richiamata dichiarazione sostitutiva: si tratta di quelle situazioni nelle quali la dichiarazione precedentemente inviata perde di efficacia a seguito di variazione di taluni elementi in essa contenuti.
Variazione del legale rappresentante
Con riferimento all’eliminazione degli adempimenti la circolare n. 5/E/2017, al paragrafo 1.3., ricorda che nel caso di variazione del legale rappresentante rispetto all’esercizio precedente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va ripresentata in quanto la precedente “perde efficacia”.
Il nuovo legale rappresentante, quindi, dovrà presentare, con le modalità e i termini previsti dal D.P.C.M. 23 aprile 2010 (e quindi entro il 30 giugno tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, in alternativa, a mezzo di posta elettronica certificata) una nuova dichiarazione con l’indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo.
Come già ricordato in precedenza resta possibile, anche nel caso di questo adempimento, beneficiare dell’istituto della remissione in bonis che prevede l’esecuzione tardiva dell’adempimento entro il successivo 30 settembre (che per il 2017 va al 2 ottobre in quanto il giorno 30 settembre cade di sabato) mediante il pagamento di una sanzione pari a 250 euro.
Iscrizione nell’elenco permanente degli iscritti
Il documento di prassi in commento precisa che l’inserimento automatico nell’elenco entro il 31 marzo di ciascun anno (con possibilità di correzioni entro il successivo 20 maggio) vale ai fini dell’iscrizione dell’ente al riparto del cinque per mille, ma non ai fini dell’ammissione al beneficio. Restano, di conseguenza, sia la pubblicazione degli elenchi degli enti ammessi che quella dei soggetti esclusi dal beneficio per ciascun esercizio finanziario.
Revoca iscrizione e recupero del contributo
Nel caso di sopravvenuta perdita dei requisiti per l’accesso al beneficio il rappresentante legale dell’ente è tenuto a trasmettere all’amministrazione competente la revoca dell’iscrizione, con le medesime modalità previste per la trasmissione della dichiarazione sostitutiva.
In assenza di revoca, ricorda la circolare n. 5/E/2017, il contributo indebitamente percepito viene recuperato con obbligo a carico del beneficiario di riversare all’erario, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l’ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato ISTAT e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo.
Procedura tradizionale per i casi di prima iscrizione
Con la circolare n. 5/E/2017viene quindi opportunamente precisato che per coloro che richiedono per la prima volta l’accesso al contributo del cinque per mille o per coloro che non risultano iscritti automaticamente nell’apposito elenco entro il 31 marzo, è necessario porre in essere la tradizionale procedura di iscrizione da effettuarsi con le modalità e i termini già previsti dal D.P.C.M. 23 aprile 2010.
I termini evidenziati nella citata circolare n. 5/E/2017 sono quindi, sia per gli enti di volontariato che per le associazioni sportive dilettantistiche:
- l’8 maggio 2017 (termine prorogato in quanto il giorno 7 cadeva di domenica) quale termine ultimo per la presentazione dell’istanza telematica;
- il 30 giugno 2017 quale termine ultimo per presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio alla DRE (per gli enti di volontariato) e all’ufficio CONI (per le associazioni sportive dilettantistiche), competenti per territorio.
Anche il documento di prassi conferma la possibilità di fruire dell’istituto della remissione in bonis introdotto dall’articolo 2, comma 2, del D.L. 16/2012.