8 Febbraio 2017

Circolare 1/E: primi chiarimenti sulla trasmissione telematica dei dati

di Alessandro Bonuzzi
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La prima circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2017 è dedicata alla trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute. In particolare, vengono forniti i primi chiarimenti sui dati da riportare nella comunicazione e sulla modalità di compilazione della stessa.

Il documento, inoltre, contiene alcune precisazioni sul nuovo spesometro trimestrale.

Ma andiamo con ordine.

 

Trasmissione telematica

L’opzioneex D.Lgs. 127/2015 – per la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di adozione del regime e ha effetto per l’anno in cui ha inizio la trasmissione e per i 4 successivi. Decorso questo periodo, l’opzione, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.

Tuttavia, per il 2017, atteso che trattasi del primo anno di applicazione, l’opzione può essere esercitata entro il prossimo 31 marzo.

In ordine alle informazioni da inviare, la circolare 1/E di ieri evidenzia che i dati da trasmettere sono quelli relativi:

  • alle fatture emesse, comprese quelle annotate nel registro dei corrispettivi;
  • alle fatture ricevute e bollette doganali registrate, comprese le fatture ricevute da minimi e forfettari. Non devono, invece, essere comunicati i dati contenuti in altri documenti, quali ad esempio le schede carburante;
  • alle note di variazione delle fatture da comunicare.

Per quanto riguarda l’aspetto tecnico-compilativo, occorre tener presente che i dati da trasmettere all’Agenzia sono contenuti in un file denominato “Dati fattura”, in formato xml.

Ai fini della compilazione del file, la circolare chiarisce l’informazione che va indicata nel campo “Natura” relativamente alle fatture emesse. Tale campo deve essere valorizzato – in luogo del campo “Imposta” -con una specifica codifica quando il cedente/prestatore non ha indicato l’imposta in fattura, avendo invece inserito l’annotazione prescritta dalla legge. Ogni dicitura corrisponde a un codice nel modo indicato nella seguente tabella.

Annotazione in fattura Codifica
Operazioni escluse N1 – escluse ex art. 15
Operazioni non soggette N2 – non soggette
Operazioni non imponibili N3 – non imponibile
Operazioni esenti N4 – esente
Operazioni soggette a regime del margine/Iva non esposta in fatture N5 – regime del margine/Iva non esposta in fattura
Operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge N6 – inversione contabile (reverse charge)
Operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’Iva N7 – Iva assolta in altro Stato UE

Per le fatture ricevute il campo “Natura” può essere valorizzato con le medesime codifiche indicate per le fatture emesse con l’unica differenza che, nel caso in cui la fattura ricevuta riporti l’annotazione “inversione contabile (reverse charge)”, oltre a riportare nel campo “Natura” la codifica “N6” vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi “Imposta” e “Aliquota”.

Altri importanti chiarimenti riguardano i seguenti aspetti:

  • relativamente al documento riepilogativo delle fatture di acquisto/vendita, vanno indicati e trasmessi i dati analitici delle singole fatture;
  • vanno trasmessi i dati delle fatture delle prestazioni di servizi non soggette a Iva per mancanza del requisito territoriale indicando nel campo “Natura” la codifica “N2”;
  • i soggetti che applicano il regime forfettario 398/1991 devono trasmettere i dati delle fatture emesse ma non quelli delle fatture ricevute, poiché per queste ultime non vige l’obbligo di registrazione.

Nuovo spesometro trimestrale

I chiarimenti forniti dalla circolare relativi ai Dati fattura per le trasmissioni opzionali valgono anche per assolvere l’obbligo di comunicazione dei Dati fattura stabilito dal novellato articolo 21 del D.L. 78/2010 (per l’appunto il nuovo spesometro).

Precisato questo aspetto, il documento poi evidenzia la specifica “facilitazione” riservata a quei contribuenti che, pur non avendo esercitato l’opzione per la trasmissione telematica, trasmettono o ricevono le fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio. I dati di tali fatture, infatti, vengono acquisiti automaticamente dall’Agenzia senza che sia necessario inviarli all’Amministrazione.

Ulteriore indicazione riguarda i soggetti esclusi dall’adempimento comunicativo, che conferma quanto affermato in occasione di Telefisco 2017. Trattasi:

  • dei produttori agricoli in regime di esonero situati nelle zone montane;
  • dei contribuenti minimi e forfettari.

Un’ultima considerazione va dedicata ai produttori agricoli in regime di esonero ma operanti in zone diverse da quelle montane e alle Amministrazioni pubbliche.

I primi sono sì obbligati allo spesometro, ma l’adempimento riguarda unicamente i dati relativi alle operazioni “attive” mediante l’invio dei dati delle autofatture emesse dai cessionari.

Le Amministrazioni pubbliche sono esonerate dall’obbligo di invio dei dati delle fatture ricevute, poiché automaticamente acquisiti attraverso il Sistema di Interscambio. Vige l’obbligo, invece, di inviare i dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche Amministrazioni che non siano state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio.

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