Circolare n.38/E/2015: mediazione e conciliazione ad ampio raggio
di Alessandro BonuzziCon la circolare n. 38/E di ieri, l’Agenzia delle entrate commenta le novità introdotte dal D.L. 156/2015 di riforma del processo tributario, che troveranno applicazione per i giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2016.
Il corposo documento ha ad oggetto le modifiche intervenute sui seguenti temi: competenza delle commissioni tributarie, assistenza tecnica, spese di giudizio, comunicazioni e notificazioni (anche per via telematica), ricorso anche per cassazione, sospensione del processo, sospensione dell’atto impugnato, sospensione delle sentenze, giudizio di revocazione e esecuzione delle sentenze.
Viene altresì delineato l’impatto delle novità concernenti il reclamo/mediazione e la conciliazione giudiziale. La presente analisi si soffermerà specificatamente su questi due istituti.
Il reclamo/mediazione
L’istituto del reclamo/mediazione continua a configurarsi come uno strumento obbligatorio che però subisce alcune sostanziali modifiche che riguardano:
- l’estensione del relativo ambito di applicazione a tutti gli enti impositori, agli agenti della riscossione e ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 D.Lgs. 446/1997, nonché alle controversie in materia catastale;
- la semplificazione delle modalità di instaurazione del procedimento;
- la quantificazione del beneficio della riduzione delle sanzioni;
- le regole per il pagamento delle somme dovute a seguito di mediazione;
- l’estensione anche alle cause reclamabili della possibilità di esperire la conciliazione giudiziale.
Con riferimento all’estensione dell’ambito di applicazione, va rilevato che, pur restando circoscritto alle sole liti fino a 20.000 euro di valore, l’istituto è ora esteso a tutte le controversie tributarie, anche qualora parte in giudizio sia un ente impositore diverso dall’Agenzia delle entrate (l’Agenzia delle dogane o un Comune) ovvero l’Agente della riscossione. A detta dell’Ufficio, quindi, il reclamo trova applicazione per le impugnazioni concernenti:
- cartelle di pagamento per vizi propri;
- fermi di beni mobili registrati di cui all’articolo 86 DPR 602/1973;
- iscrizioni di ipoteche sugli immobili ai sensi dell’articolo 77 DPR 602/1973.
L’unico criterio che ancora rileva al fine di individuare quando una controversia è soggetta o meno a reclamo è il valore della lite determinato ai sensi dell’articolo 12, comma 2, D.Lgs. 546/1992. Ove questo sia indeterminabile – ad eccezione delle liti in materia catastale – vige comunque l’esclusione.
Vi è poi da osservare che, a seguito delle modifiche, il procedimento di reclamo/mediazione è introdotto automaticamente con la presentazione del ricorso. Viene meno, pertanto, la necessità di presentare un’apposita istanza, poiché l’istituto è connaturato al processo.
In particolare, con la proposizione del ricorso si apre una fase amministrativa di durata pari a 90 giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione. Il termine di 90 giorni va computato dalla data di notifica del ricorso all’ente impositore e è soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Durante questa fase:
- il ricorso non è procedibile nel senso che il giudizio può proseguire solo una volta scaduto il termine per lo svolgimento dell’istruttoria;
- sono sospesi ex lege la riscossione e il pagamento delle somme dovute.
Per quanto riguarda la riduzione delle sanzioni dovute a seguito dell’accordo di mediazione, la circolare sottolinea che la nuova disciplina risulta più favorevole al contribuente sotto un duplice aspetto: le sanzioni sono ridotte al 35 per cento (il luogo del 40%) e sono rapportate al minimo edittale previsto dalla legge (in luogo dell’ammontare del tributo risultante dalla mediazione).
Le somme derivanti dall’accordo di mediazione possono essere rateizzate e in caso di inadempimento si applica la disposizione di ordine generale di cui al nuovo articolo 15-ter DPR 602/1973. Tale norma prevede la decadenza dal beneficio della dilazione qualora si ometta di versare una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, salvo se si ricade nel “lieve inadempimento”.
Da ultimo, l’Agenzia evidenzia che il reclamo/mediazione non è più una procedura da considerare alternativa alla conciliazione. Infatti, le controversie instaurate a seguito di rigetto dell’istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell’accordo di mediazione rientrano comunque nell’ambito di applicabilità della conciliazione.
Le novità si applicano:
- per gli atti prima esclusi dalla disciplina del reclamo/mediazione, dai ricorsi notificati dal contribuente a decorrere dal 1° gennaio 2016;
- per le liti concernenti atti dell’Agenzia delle entrate di valore non superiore a 20.000 euro, dai procedimenti di mediazione pendenti alla data del 1° gennaio 2016.
La conciliazione
La riforma ha articolato l’istituto della conciliazione su tre norme: articolo 48, 48-bis e 48-ter D.Lgs. 546/1992.
Gli articoli 48 e 48-bis disciplinano separatamente due tipologie di conciliazione, rispettivamente denominate “fuori udienza” e “in udienza”, mentre l’articolo 48-ter detta disposizioni comuni relative alla definizione e al pagamento delle somme dovute.
Parimenti a quanto detto in merito al reclamo, anche l’ambito di applicazione della conciliazione si amplia. Infatti, per effetto delle modifiche, diventa possibile conciliare anche le liti che si trovano nella fase di appello e non solo le controversie tributarie pendenti nel primo grado di giudizio.
Inoltre, come già osservato, diventa possibile conciliare anche le controversie che ricadono nell’istituto del reclamo/mediazione.
Altra novità riguarda il perfezionamento della procedura che avviene – in ogni caso – nel momento in cui si formalizza l’accordo e non più all’atto del pagamento. Ne deriva che il mancato versamento determina l’iscrizione a ruolo di quanto dovuto in base all’accordo (con conseguente applicazione del regime sanzionatorio per l’omesso versamento), ma non lo compromette.
Il pagamento può essere rateizzato; sul punto, l’Agenzia chiarisce che trovano, infatti, applicazione le stesse regole che operano per il reclamo, compreso il salvataggio del “lieve inadempimento”.
Si vogliono, poi, evidenziare le modifiche sulla misura della diminuzione delle sanzioni conseguente la conciliazione. In particolare, il nuovo articolo 48-ter prevede la riduzione al 40% del minimo previsto dalla legge, qualora l’accordo intervenga nel primo grado di giudizio; la percentuale è elevata al 50%, invece, se la conciliazione avviene in appello.
Sul punto la circolare osserva che “La modalità di determinazione delle sanzioni dovute a seguito dell’accordo conciliativo è stata rideterminata in senso più favorevole per il contribuente, allo scopo di incentivare il ricorso all’istituto in questione”.
Infine, in merito alla decorrenza, i nuovi articoli 48, 48-bis e 48-ter si applicano ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2016. A riguardo, tuttavia, la circolare precisa che, se alla data del 1° gennaio 2016 la conciliazione risulta già perfezionata attraverso il pagamento delle somme dovute in unica soluzione o della prima rata, gli effetti restano disciplinati dalla vecchia normativa.