6 Marzo 2015

Circolare n. 9/E: Chiarimenti operativi sul foreign tax credit

di Maria Paola Cattani
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Il Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni concede agli Stati la libera scelta tra il metodo dell’esenzione e in quello del credito d’imposta, quali metodi con cui sanare la doppia imposizione che tipicamente si verifica tra Stato della fonte del reddito estero e Stato della residenza del soggetto che lo percepisce. L’Italia ha adottato il metodo del credito d’imposta, regolato dall’art. 165 Tuir ed applicabile a tutti i soggetti Irpef ed Ires, anche in caso di assenza di Convenzione. La Circolare n. 9/E del 5 marzo 2015 ne analizza tutti gli aspetti, ripercorrendo praticamente comma per comma l’articolo con taglio operativo e fornendo precisazioni ed esempi numerici.

In prima istanza, iniziando l’esame dal comma 1 dell’articolo, viene analizzata la natura dell’istituto ed i presupposti della sua applicabilità, in particolare in caso di assenza di Convenzione contro le doppie imposizioni. Difatti, perché risulti applicabile la norma è necessario che, congiuntamente, si verifichino le tre condizioni: di produzione di un reddito all’estero; di concorso di quel reddito al reddito complessivo del soggetto (che cambiano, appunto, se in vigenza di Convenzione o meno) ed, infine, della definitività del pagamento delle imposte estere.

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