20 Febbraio 2023

Circolazione intra-Ue di prodotti energetici, alcole e bevande alcoliche: i recenti cambiamenti

di Elena Fraternali
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Con la recente circolare prot. n. 70294 del 03.02.2023 l’Agenzia delle Dogane ha chiarito i passaggi in vista delle modiche che sono entrate in applicazione dal 13.02.2023 e che riguardano i prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo da/verso un altro Stato membro per ragioni commerciali.

Come noto, con il D.Lgs. 180/2021, che ha recepito la Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che ha riorganizzato il regime generale delle accise, sono state introdotte all’interno del TUA (Testo Unico Accise – D.Lgs. 504/1995) le figure del Destinatario certificato e dello Speditore certificato, unici soggetti tra cui può avvenire la circolazione unionale di prodotti ad accisa assolta.

Ai sensi del nuovo articolo 10 del TUA, infatti:

  • i prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro che vengono trasportati nel territorio nazionale per esservi consegnati per scopi commerciali sono soggetti ad accisa nel territorio dello Stato;
  • tali prodotti devono essere spediti da uno Speditore certificato dello Stato membro nel quale sono stati immessi in consumo e ricevuti da un Destinatario certificato nazionale;
  • la circolazione dei prodotti in parola deve aver luogo con l’e-DAS (Documento Amministrativo Semplificato elettronico, anche detto “e-DAS unionale”) emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte dello Speditore certificato dello Stato membro di spedizione.

Alla luce di tale importante modifica, che entrerà in applicazione per tutti gli operatori il prossimo 13 febbraio, i soggetti che intendano ricevere o movimentare prodotti energetici, alcolici e alcole all’interno dell’Unione europea dovranno inevitabilmente allinearsi ai nuovi requisiti normativi, richiedendo le idonee autorizzazioni.

Di seguito si passa ad esaminare brevemente le caratteristiche e gli obblighi relativi alle due figure in commento.

 

Il Destinatario Certificato

Come previsto all’articolo 8 bis del TUA, il Destinatario Certificato è il soggetto abilitato a ricevere, presso il proprio deposito, i prodotti sottoposti ad accisa ed immessi in consumo in un altro Stato membro e, al fine di richiedere tale autorizzazione, deve già poter operare quale depositario autorizzato o destinatario registrato.

Al fine di richiedere tale autorizzazione, l’operatore deve presentare, tramite PEC, apposita istanza all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente indicando:

a) gli estremi identificativi comprensivi di denominazione della ditta, partita Iva, sede legale ed il proprio indirizzo di PEC;

b) ubicazione del deposito di ricezione dei prodotti;

c) piantina che riporti l’area delimitata destinata allo stoccaggio dei prodotti in argomento;

d) il codice accisa posseduto in qualità di depositario autorizzato o destinatario registrato, associato al deposito di cui alla lettera b);

e) codici NC e denominazione commerciale dei prodotti. I prodotti devono essere ricompresi tra quelli che l’esercente è abilitato a ricevere in qualità di depositario autorizzato o destinatario registrato;

f) le modalità di contabilizzazione nei registri.

In caso di verifica positiva dei dati sopra riportati, la Dogana autorizzerà l’esercente attribuendo un codice identificativo (che dovrà essere indicato nell’e-DAS unionale), con specificazione della data di decorrenza dell’efficacia. Tale autorizzazione non ha scadenza ed è valida sino a revoca.

Si sottolinea, poi, che il Destinatario Certificato assume su di sé una serie di obblighi necessari per la buona riuscita dell’operazione unionale. In particolare, deve:

  • prestare garanzia per il pagamento dell’imposta prima della spedizione dei prodotti: detta garanzia è pari al 100% del tributo;
  • una volta ricevuti i prodotti, versare l’accisa entro il giorno successivo a quello di arrivo;
  • trasmettere, sempre entro le 24 ore dalla ricezione, la nota di ricevimento all’Amministrazione, che attesta la presa in consegna dei prodotti e la loro registrazione nella contabilità del deposito.

La Dogana, una volta verificato l’avvenuto pagamento dell’accisa, convalida la nota di ricevimento sul sistema informatizzato e dispone lo svincolo della garanzia riguardante l’operazione.

 

Lo Speditore Certificato

Ai sensi dell’articolo 9 bis del TUA, si intende per Speditore Certificato il soggetto autorizzato a spedire i prodotti ad accisa assolta verso un altro Stato membro, nell’esercizio della sua attività economica.

Per diventare Speditore Certificato non sono richiesti i requisiti previsti per il Destinatario ma, tuttavia, la richiesta deve pervenire da un soggetto operante nel settore delle accise. Per richiedere l’autorizzazione l’operatore economico deve presentare, a mezzo PEC, apposita istanza all’Ufficio competente indicando i propri estremi identificativi, il codice ditta o la licenza fiscale di esercizio e il codice di accisa (se presente), i dati del deposito da cui partono le spedizioni e i codici di nomenclatura dei prodotti da movimentare.

Una volta ottenuta l’autorizzazione e il relativo codice identificativo, lo Speditore Certificato deve:

  • tenere un apposito registro in cui sono ripostati gli estremi dell’e-DAS unionale e il luogo di consegna dei beni;
  • fornire al trasportatore il codice univoco di riferimento amministrativo semplificato.

Lo Speditore può richiedere, entro due anni dalla movimentazione, il rimborso dell’accisa gravante sui prodotti oggetto di spedizione e versata nel territorio dello Stato membro di destino.

Alla luce del nuovo impianto normativo, è importante ricordare agli operatori di settore che intendono movimentare tra Paesi dell’Unione europea prodotti ad accisa assolta che dal 13 febbraio non è più possibile far iniziare la circolazione di tali prodotti con la scorta di DAS cartaceo.

E invero, nella circolare in commento, l’Amministrazione finanziaria non ha previsto ulteriori “periodi di grazia”, consentendo soltanto di concludere entro il 31 dicembre le operazioni cartacee già iniziate prima del 13 febbraio.