22 Aprile 2017

Clausole di intrasferibilità partecipazioni

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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A seguito della riforma del diritto societario del 2004, sono legittime nell’ambito delle S.r.l. le clausole che sanciscono in maniera tassativa il divieto assoluto di circolazione della partecipazione del socio.

Tale possibilità deve essere tuttavia valutata attentamente soprattutto per le conseguenze che possono crearsi in capo alla società. Infatti, l’articolo 2469, comma 2, dopo aver sancito la passibilità di introdurre nello statuto tali clausole, dispone che in tal caso “il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2473”. Si badi bene che tale diritto spetta ad nutum, ossia può essere esercitato in qualsiasi momento e da qualsivoglia socio, non essendo necessaria la presenza di atti o delibere alle quali il socio non abbia aderito.

Ciò costituisce indubbiamente un forte deterrente all’introduzione di clausole che sanciscono l’intrasferibilità assoluta, proprio perché questa sorta di “spada di Damocle” del diritto di recesso potrebbe da un momento all’altro provocare un pesante effetto sul patrimonio dell’impresa.

È opportuno ricordare che, come sarà meglio evidenziato in seguito, la disciplina del recesso del socio è stata ampiamente rivista, soprattutto per quanto riguarda la valutazione della partecipazione del socio recedente, il quale ha diritto di vedersi liquidato il valore effettivo della stessa.

È pur vero che una clausola che sancisce il divieto assoluto di trasferimento della partecipazione potrebbe trovare la sua ragione in quelle situazioni in cui l’attività sociale è fortemente condizionata dalla presenza di particolari requisiti professionali dei soci (società di consulenza, di ingegneria, etc.). Tuttavia, lo strumento del recesso potrebbe essere anche utilizzato in modo strumentale e distorto da parte del socio, il quale potrebbe esercitare il diritto in un particolare momento di ricchezza patrimoniale della società. A parziale compressione del diritto di ciascun socio di recedere, lo stesso articolo 2469, comma 2, cod. civ., ritiene efficace l’apposizione di una clausola di intrasferibilità assoluta per un periodo di tempo limitato. È infatti stabilito che lo statuto possa prevedere l’impossibilità per i soci di esercitare il diritto di recesso, ma limitatamente ad un periodo massimo di due anni, decorrenti dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Relativamente ai trasferimenti mortis causa, è bene precisare che l’introduzione nello statuto sociale di una S.r.l. di una clausola che impedisce il trasferimento tout court a causa di morte non legittima i soci ad esercitare il diritto di recesso ad nutum, bensì fa sorgere il diritto di liquidazione in capo agli eredi ai quali viene “impedito” di entrare a far parte della compagine sociale per effetto della clausola limitativa.

A tale proposito, è bene evidenziare che il comma 2 dell’articolo 2469 contiene una formulazione letterale non del tutto felice. Infatti, quando lo stesso recita che in presenza di clausole limitative nel trasferimento, gli eredi possono esercitare il diritto di recesso, è evidente che descriva una fattispecie tecnicamente non attuabile, in quanto gli eredi non acquisiscono giuridicamente lo status di socio proprio perché la clausola limitativa impedisce loro di entrare nella compagine sociale. Allora, come anticipato, la disposizione si deve interpretare come diritto degli eredi, che non hanno acquisito la qualifica di socio, di ottenere la liquidazione della quota sociale con le stesse prerogative che avrebbe potuto rivendicare il socio nell’ipotesi di un trasferimento tra vivi che avesse legittimato l’esercizio del diritto di recesso.

Relativamente ai trasferimenti mortis causa, è opportuno evidenziare un ulteriore aspetto, ed in particolare è necessario chiedersi come deve essere interpretata la disposizione del comma 2 dell’articolo 2469 cod. civ.

In dottrina, infatti, vi sono due posizioni:

  • la prima, secondo cui il diritto di liquidazione in capo agli eredi sorge nel momento in cui l’atto costitutivo preveda la clausola di intrasferibilità assoluta, o di mero gradimento, e nel contempo non preveda alcuna indicazione in merito alle modalità di rimborso del valore della partecipazione, né alcun congruo termine entro cui debba avvenire la liquidazione;
  • la seconda, invece, secondo cui il termine “caso concreto” contenuto nell’articolo 2469, comma 2, cod. civ. starebbe a significare che è necessario concentrare l’attenzione sulla sfera personale del socio, ammettendo il diritto di recesso tutte le volte in cui le condizioni stabilite nell’atto costitutivo rendano di fatto non trasmissibile quella determinata partecipazione (si pensi, ad esempio, ad una clausola che ammette il trasferimento soltanto a favore di discendenti in presenza di un socio che non ha o non può più avere discendenti).

In merito al diritto degli eredi di ottenere la liquidazione della quota, è bene segnalare che la Massima I.I.24 del Comitato triveneto dei Notai ha precisato che nel caso in cui lo statuto preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni, o comunque ponga dei limiti che nel caso concreto impediscano tale trasferimento a causa di morte, agli eredi non spetta il diritto di essere iscritti nel libro soci, ma spetta comunque la titolarità delle partecipazioni finalizzata alla loro liquidazione.

Ciò sta a significare che nel caso in cui i soci superstiti intendano mettere in liquidazione la società, agli eredi spetta il diritto di liquidazione della partecipazione secondo il valore della stessa al momento della morte del socio, e non secondo le risultanze del bilancio finale di liquidazione. In altre parole, nonostante gli eredi non possano ottenere l’iscrizione nel libro soci, e quindi non possano esercitare i diritti connessi, il diritto alla liquidazione secondo il valore reale della partecipazione non è comprimibile per effetto della messa in liquidazione della società da parte dei soci superstiti.

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