Il CNDCEC dà più tempo per l’approvazione dei bilanci 2016
di Sergio PellegrinoCon un comunicato pubblicato sul proprio sito nella giornata di ieri, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si è soffermato sulle possibilità di differire l’approvazione del bilancio 2016 in considerazione delle molte novità che derivano dalle modifiche apportate alle disposizioni civilistiche dal D.Lgs. 139/2015.
Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 settembre 2015, prevede che la nuova disciplina si applichi ai bilanci relativi agli esercizi che hanno inizio a far data dal 1° gennaio 2016 e, nel contempo, che l’Organismo italiano di contabilità debba aggiornare i principi contabili nazionali conseguentemente.
Partendo dalla considerazione che i principi contabili “rinnovati” sono stati pubblicati sul sito dell’OIC soltanto il 22 dicembre scorso (e non entro luglio come originariamente previsto), la Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali del CNDCEC ritiene che questo determini la possibilità di differire appunto i termini di approvazione del bilancio 2016, tenendo conto del fatto che dovranno essere gestiti con le nuove regole, da un punto di vista comparativo, anche i dati dell’esercizio 2015.
Questa conclusione è sicuramente condivisibile da un punto di vista operativo, anche alla luce del fatto che, allo stato attuale, manca il provvedimento con il quale il legislatore tributario deve definire i non banali impatti, da un punto di vista fiscale, derivanti dal passaggio alla nuova disciplina civilistica.
A livello “giuridico”, la Commissione ritiene che la causa di differimento trovi il proprio fondamento nel secondo comma dell’articolo 2364 del codice civile, che prevede che l’approvazione del bilancio nelle S.p.A. possa avvenire entro 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, anziché entro i canonici 120 giorni, qualora vi sia un’espressa previsione in tal senso nello statuto e lo richiedano “particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società”. Il principio in questione, come noto, si applica anche alle S.r.l. per effetto del richiamo operato dal primo comma dell’articolo 2478-bis.
Pur apprezzando la finalità perseguita, come detto assolutamente condivisibile, si tratta di capire se sia corretto basare la delibera di differimento dei termini di approvazione del bilancio alle circostanze individuate dal secondo comma dell’articolo 2364, essendo evidente che un problema “generalizzato” quale quello in esame, che riguarda tutte le società, mal si concilia con le particolari esigenze legate alla struttura e all’oggetto della società cui fa riferimento la norma (che voleva proprio evitare i differimenti “facili” che caratterizzavano lo scenario precedente la riforma del diritto societario del 2003).
Sarebbe interessante conoscere quale sia la valutazione sulla questione da parte dell’OIC e dello stesso legislatore (tributario), atteso che i ritardi nell’emanazione dei provvedimenti di competenza, sebbene probabilmente giustificati dalla complessità delle novità, hanno creato e stanno creando difficoltà e incertezze per gli operatori.
Nell’attesa, temo vana, è sicuramente apprezzabile lo sforzo a livello interpretativo fatto da parte del CNDCEC, che fornisce un supporto autorevole agli estensori del bilancio che riterranno opportuno differire il termine di approvazione del bilancio 2016 per questa che, se non una particolare esigenza legata alla struttura e all’oggetto della propria società, è sicuramente una “causa di forza maggiore” ascrivibile a difficoltà incontrate dagli organi preposti a disciplinare questo importante passaggio (e che quindi non dovrebbe penalizzare le società interessate, incolpevoli al riguardo).
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