Collegio sindacale in fase di “assestamento”
di Giovanni Valcarenghi
La definitiva versione del DL 91/2014, a seguito della approvazione della legge 116 del 11 agosto 2014, pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n.192 del 20 agosto scorso, impone di riprendere il tema dell’organo di controllo delle società a responsabilità limitata. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dallo scorso 21 agosto, giorno successivo alla pubblicazione in GU.
Infatti, l’articolo 20 del richiamato decreto:
- da un lato, modificando l’articolo 2327 del codice civile, riduce l’ammontare minimo del capitale sociale delle SPA, portandolo da 120 a 50.000 euro (comma 7);
- dall’altro, abrogando il secondo comma dell’articolo 2477, elimina il caso di obbligatorietà dell’organo di controllo nelle società a responsabilità limitata che hanno un capitale sociale almeno pari a quello delle SPA che, per effetto della modifica di cui al precedente punto, sarebbe sceso ad oltre la metà della soglia precedente (comma 8).
Quindi, l’obbligo di nomina dell’obbligo di controllo delle SRL rimane vigente al solo ricorrere delle previsioni del terzo comma dell’articolo 2477, vale a dire: l’obbligo di redazione del bilancio consolidato, il controllo di una società tenuta alla revisione legale dei conti ed il superamento, per due esercizi consecutivi, dei limiti previsti dall’articolo 2435-bis, in tema di redazione del bilancio in forma abbreviata (i parametri rilevanti sono il totale dell’attivo, l’ammontare dei ricavi ed il numero medio dei dipendenti).
Sin qui nulla di nuovo rispetto alle precedenti versioni del decreto 91, se non fosse che in sede di conversione è stato aggiunto, al medesimo comma 8, un secondo periodo, che prevede che la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca.
Il passo in più si rinviene proprio in questa previsione, con la quale si è, per un verso, accolto il disagio degli operatori che si trovano sempre disorientati in merito alla sorte degli organi di controllo in carica, allorquando ne venga meno l’obbligatorietà di nomina e, per altro verso, si è manifestato in modo chiaro ed evidente l’intento del Legislatore (più o meno discutibile) in merito alla necessità di alleggerimento degli oneri “amministrativi” delle piccole e medie imprese.
Peraltro, le nuove previsioni vanno adeguate con la recente modifica che ha interessato sempre l’articolo 2477 del codice civile, quella cioè, che ha introdotto la possibilità di nomina del sindaco unico o del revisore unico.
Mentre ancora non è stato chiarito in modo definitivo l’ambito delle competenze dell’organo di controllo, ecco che arriva una sforbiciata che potrebbe ridurre le ipotesi dubbie; lo scenario, peraltro, appare abbastanza particolare se solo si considera che una SRL con capitale di 200.000 euro potrebbe essere sfornita di organo di controllo (se non supera gli altri parametri), mentre la SPA ne deve essere sempre dotata. E’ questo un importante elemento da tenere in considerazione quando si consiglia la veste societaria da assumere per la realizzazione di una nuova iniziativa ed anche quando si valuta l’opportunità di porre in essere una trasformazione omogenea.
Non tutti i problemi, però, sono materialmente risolti; infatti, la circostanza che la norma individui il ricorrere di una giusta causa di revoca non determina, almeno apparentemente, alcun automatismo. Infatti, escludendo il caso del revisore (per il quale la revoca è specificamente regolata dalle disposizioni del D. Lgs. 39/2010 e dalle norme di attuazione del DM 28.12.2012 n.261), il caso della revoca del sindaco è regolata dal comma 2 dell’articolo 2400 del c.c., ove viene previsto che sia necessaria una decisione dei soci ed una approvazione della delibera da parte del Tribunale, previo ricorso ai sensi dell’articolo 737 del c.p.c.
Anche le norme di comportamento del Collegio sindacale, elaborate dal CNDCEC, prevedono che la deliberazione che dispone la revoca del sindaco … deve essere approvata dal competente tribunale, sentito il soggetto interessato. La revoca del sindaco ha effetto dal momento in cui il decreto del tribunale di approvazione della deliberazione diviene definitivo.
Non si tratta, dunque, di una passeggiata, con la conseguenza che vi è da auspicarsi l’introduzione di disposizioni speciali ad hoc che regolino in modo spedito la casistica, tanto nell’interesse degli operatori che dei Tribunali.
Per restare dalla parte della semplicità, si potrebbe riscontrare che, ove la fine del mandato sia prossima (magari con l’approvazione del bilancio 2014), vi sarà da valutare attentamente la opportunità di attivazione della procedura; inoltre, posto che si è dinnanzi ad una situazione che difficilmente risulta modificabile, si potrebbe anche ricorrere alla dimissione spontanea dell’organo di controllo, con conseguente venir meno dell’obbligo di nuova nomina.