19 Settembre 2013

Come cambia il concordato in bianco e cosa manca

di Claudio Ceradini
Scarica in PDF

La pubblicazione il 20 agosto scorso in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del D.L. 69/2013, cosiddetto “Decreto del fare”, ci consente di fornire un quadro presumibilmente stabile dell’assetto normativo del cosiddetto concordato in bianco.

Dopo la dirompente novità che è stata l’introduzione nel settembre del 2012, per effetto della L. 134/2012 di conversione del D.L. 83/2012, nella normativa fallimentare della possibilità per il debitore di “prenotare” l’accesso alla procedura di concordato preventivo, così come la richiesta di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (articolo 182bis L.F.), il Decreto del fare ha provveduto ad introdurre alcune mitigazioni all’uso di uno strumento che aveva suscitato da subito un interesse decisamente eccessivo, e suscettibile di essere interpretato, seppur benevolmente, come non sempre aderente alla ratio legis.

E’ sufficiente considerare il numero delle richieste depositate nei principali Tribunali nazionali negli ultimi mesi del 2012 (nei soli mesi di ottobre e novembre 2012 a Torino sono stati depositate 28 istanze contro le 11 di tutto il 2011, a Milano 172 contro le 82 di tutto il 2011, a Roma 112 contro le 50 del 2011) per comprendere che probabilmente non si erano improvvisamente moltiplicati i casi, ma si era utilizzato lo strumento prenotativo ai soli fini dilatori, senza un progetto di risanamento degno di questo nome.

Ben venga quindi la modifica, che tende a imporre un seppur minimo filtro alla pioggia di prenotazioni.

Vediamo quindi le modifiche principali, che hanno interessato alcuni commi dell’articolo 161 L.F.

In primo luogo l’articolo 82 del Decreto del fare interviene sul comma 6 dell’articolo 161 L.F., prevedendo l’obbligo di accludere alla domanda di prenotazione, oltre ai già previsti tre bilanci di esercizio, anche l’elenco dei creditori alla data. La modifica è sostanziale, soprattutto se letta a valle della pronuncia del Tribunale di Milano (II Sez. Civile, 18 febbraio 2013) che ha giudicato improcedibile un’istanza prenotativa in presenza di pagamento di debiti antecedenti, che lederebbe la par condicio. Si applica sin dalla prenotazione infatti sia l’articolo 167 L.F., che vieta operazioni straordinarie non autorizzate dal Tribunale, sia l’articolo 168 L.F. che non consentendo ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive nei confronti del debitore ne blocca l’iniziativa, apparendo del tutto incoerente quindi che ciò che il creditore non può ottenere giudizialmente riesca a riceverlo spontaneamente, e l’articolo 184 L.F., che imponendo l’obbligatorietà dell’esito concordatario a tutti i creditori non può ammettere pagamenti al di fuori della procedura. L’elenco dei creditori va anche in questo senso, rendendo palesi da subito le posizioni che debbono rimanere immodificate, pena l’inammissibilità della procedura.

Secondo intervento importante riguarda la nomina del Commissario, che oggi l’articolo 161, comma 6, ultimo periodo, L.F. consente sia nominato già in fase prenotativa, opzione non disponibile prima dell’intervento legislativo e talvolta invece preziosa, in sostegno all’attività del Tribunale e che risolve un problema sino ad ora affrontato in via pratica mediante la nomina dei cosiddetti coadiutori del giudice.

Il commissario ha in questa fase due funzioni. La prima di sostanziale vigilanza, con riferimento alle fattispecie suscettibili di condurre alla revoca della procedura (articolo 173 L.F.), e quindi la distrazione o dissimulazione dell’attivo, l’esposizione di passività inesistenti o in via generale qualsiasi atto fraudolento. La seconda è di ausilio al giudice, che se chiamato a pronunciarsi su operazioni straordinarie in questa fase, in cui il piano e la proposta ai creditori non sono ancora formalizzati, spesso soffre di carenza informativa, cui in parte può supplire il Commissario.

Infine l’articolo 82 sostituisce integralmente l’ottavo comma dell’articolo 161 L.F., con due sostanziali modifiche rispetto alla precedente formulazione. Da un lato viene più precisamente determinata la periodicità dell’informativa, che ora diviene almeno mensile e che mantiene la già assegnata specificità finanziaria, più che economica. Sotto diverso profilo, l’informativa deve comprendere oggi anche lo sviluppo delle operazioni e delle fasi di costruzione del progetto di risanamento, propedeutico alla stesura del piano ed alla formulazione della proposta ai creditori. Non sarà quindi più possibile depositare la prenotazione e semplicemente attendere, con finalità puramente dilatorie, e diviene obbligatorio sviluppare il progetto, che deve quindi esistere, e relazionare sia il Tribunale che tutti gli interessati, ai quali le informazioni si rendono disponibili per effetto del nuovo obbligo di pubblicazione sul Registro Imprese entro le ventiquattro ore successive. Al Giudice è concesso, ove l’attività compiuta e relazionata appaia non idonea rispetto alle finalità che le sono proprie, di sentire in qualsiasi momento i creditori ed anche di abbreviare i termini concessi ai sensi del comma 6, primo periodo.

Novità interessanti senza dubbio quelle introdotte, suscettibili perlomeno di limitare gli abusi dello strumento prenotativo, ma molti altri aspetti rimangono estremamente incerti e irrisolti, dalla miglior qualificazione del concordato in continuità, alla modifica dell’operatività dell’articolo 2560 Cod. Civ. alla disciplina troppo generica dei rapporti pendenti, solo per citare alcuni aspetti.