17 Settembre 2024

Come cambia l’istituto del ravvedimento operoso

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

Con il D.Lgs. 87/2024, cosiddetto Decreto “sanzioni”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 150 del 28.06.2024, con entrata in vigore il giorno successivo e rubricato “Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111”, il legislatore ha apportato una radicale modifica a quasi tutte le sanzioni tributarie amministrative applicate esclusivamente alle violazioni commesse dallo scorso 1.9.2024.

L’intento del legislatore è quello di rendere l’intero sistema sanzionatorio più equo ed ispirato al principio di proporzionalità.

In particolare, per quanto riguarda l’istituto del ravvedimento operoso, il legislatore è intervenuto modificando l’articolo 13, D.Lgs. 472/1997.

In particolare, le modifiche riguardano:

  • la lettera b-bis), consentendo la riduzione a 1/7 del minimo, anche se la regolarizzazione di errori od omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione, oppure oltre un anno dall’omissione o dall’errore se non sono previste dichiarazioni periodiche;
  • la lettera b-ter), consentendo di ridurre la sanzione a 1/6 del minimo dopo la comunicazione dello schema di atto impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, nella fase di contraddittorio obbligatorio prevista dallo Statuto del contribuente (all’articolo 6-bis, comma 3, L. 212/2000), non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione (di cui all’articolo 6, comma 2-bis primo periodo, D.Lgs. 218/1997);
  • la lettera b-quater), consentendo di ridurre la sanzione a 1/5 del minimo, operante se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione. Si precisa che, per avere tale riduzione, non deve essere stata inviata comunicazione di adesione al verbale di constatazione (ai sensi dell’articolo 5-quater, D.Lgs. 218/1997) e, comunque, la regolarizzazione deve avvenire prima della comunicazione dello schema di atto inviato nella fase di contraddittorio preventivo;
  • la lettera c), eliminando l’ipotesi di riduzione a 1/10 del minimo della sanzione prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, nel caso di presentazione con ritardo non superiore a 30 giorni. Si prevede, quindi, la riduzione della sanzione a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

Inoltre, sono stati introdotti:

  • il nuovo comma 2-bis, in base al quale, se la sanzione è calcolata con le regole sul concorso di violazioni e continuazione, la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l’utilizzo delle procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate;
  • il nuovo comma 2-ter, il quale prevede che la riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni.

Nella seguente tabella si confrontano, per maggior chiarezza, le vecchie e le nuove regole relative al ravvedimento operoso.

RIDUZIONE SANZIONI VIOLAZIONI COMMESSE ENTRO IL 31.08.2024 VIOLAZIONI COMMESSE A PARTIRE DAL 1.09.2024 NORMA DI RIFERIMENTO
1/10 Entro 30 giorni Entro 30 giorni Articolo 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 472/1997
1/9 Entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore sono stati commessi Articolo 13, comma 1, lett. a-bis), D.Lgs. 472/1997
1/8 Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore Articolo 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 472/1997
1/7 Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore Articolo 13, comma 1, lett. b-bis), D.Lgs. 472/1997
1/6 Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore Dopo la comunicazione dello schema di atto impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, nella fase di contraddittorio obbligatorio prevista dallo Statuto del contribuente, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione Articolo 13, comma 1, lett. b-ter), D.Lgs. 472/1997
1/5 Dopo l’emissione del PVC Dopo l’emissione del PVC senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale e, comunque, prima della comunicazione dello schema d’atto Articolo 13, comma 1, lett. b-quater), D.Lgs. 472/1997
1/4   Dopo la comunicazione dello schema d’atto relativo alla violazione constatata con PVC, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione Articolo 13, comma 1, lett. b-quinquies), D.Lgs. 472/1997
1/10 Omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni Articolo 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 472/1997