Come distinguere una cessione di beni da una prestazione di servizi ai fini Iva?
di EVOLUTIONProduciamo per un cliente un prodotto per il quale il cliente stesso ci fornisce un principio attivo (che rimane di sua proprietà in quanto non emette nei nostri confronti fattura di vendita (per noi diventa materiale di terzi presso la nostra azienda). Con tale principio attivo, di proprietà del cliente, con materie prime di nostra proprietà e con servizi di lavorazione realizziamo un prodotto finito che viene restituito al cliente. Che tipo di valutazioni si devono effettuare per stabilire se al cliente dobbiamo fatturare un “servizio per lavorazione” oppure una “cessione di beni”?
Capita spesso che aziende italiane ricevano del materiale da soggetti esteri per realizzare dei prodotti da restituire nello Stato di provenienza della materia prima.
Nel caso in cui l’impresa italiana si limiti alla lavorazione di merce di proprietà del cliente, è di tutta evidenza che l’operazione posta in essere è una prestazione di servizi di lavorazione, che andrà fatturata senza assoggettamento ad Iva italiana ai sensi dell’articolo 7-ter del Decreto Iva, ogni qual volta il cliente abbia la qualifica di soggetto passivo.