Come evitare il fermo amministrativo di auto e moto
di Angelo GinexIl fermo amministrativo è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti, tramite i concessionari della riscossione, “bloccano” un bene mobile del debitore (o dei coobbligati) iscritto in pubblici registri (es. autoveicoli e motoveicoli), al fine di riscuotere i crediti non pagati che possono riferirsi a tributi o tasse (es. un mancato pagamento Iva, Irpef, Bollo auto, ICI, ecc.), oppure a multe relative ad infrazioni al Codice della Strada.
Infatti, l’articolo 86, comma 1, D.P.R. 602/1973, prevede che l’Agenzia delle entrate-Riscossione possa disporre il blocco dei veicoli intestati al debitore, tramite iscrizione del fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Tuttavia, il comma 2, del citato articolo 86, D.P.R. 602/1973, prevede, a carico del Concessionario, l’obbligo di inviare una comunicazione preventiva contenente “l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione”.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il cd. preavviso di fermo amministrativo è un atto immediatamente e autonomamente impugnabile, “essendo irragionevole imporre all’obbligato di attendere il decorso del termine concesso con il preavviso stesso e l’iscrizione del fermo vero e proprio prima di poter far verificare al giudice la legittimità sostanziale della pretesa che intende contrastare” (Cassazione n. 26196/2011).
Trascorsi 30 giorni dalla notifica del citato preavviso di fermo, in assenza del pagamento da parte del debitore o di una opposizione, richiesta di sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione del fermo amministrativo al PRA, con conseguente impossibilità di utilizzare il veicolo, fino a quando non viene saldato il debito.
Infatti, a seguito di tale provvedimento, il veicolo, pur rimanendo nella disponibilità del proprietario, non può circolare, né può essere rottamato o esportato. L’articolo 86, comma 1, D.P.R. 602/1973, prevede, inoltre, che: “chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 214, comma 8, codice della Strada” (D.Lgs. 285/1992).
Quindi, tale ultima disposizione punisce con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937, nonché con l’irrogazione delle sanzioni accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo, “il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente”.
Ciò detto, occorre evidenziare che il legislatore ha previsto alcune eccezioni, in presenza delle quali è possibile evitare il fermo amministrativo.
In particolare, al debitore che riceve la notifica del preavviso di fermo amministrativo viene concessa la possibilità di poter procedere ad una richiesta di rateizzazione. In tal caso, dopo il regolare e tempestivo pagamento della prima rata, il fermo viene sospeso e il veicolo può tornare in circolazione.
Altra eccezione è prevista dallo stesso articolo 86, comma 2, D.P.R. 602/1973, ove è disposto che non si potrà procedere all’iscrizione del fermo, a seguito del decorso dei 30 giorni dal ricevimento della notifica del preavviso di fermo, nel caso in cui: “il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione”.
Nel caso di specie, quindi, il debitore dovrà dimostrare che il veicolo, oggetto della procedura di fermo, è di sua proprietà e che l’utilizzo dello stesso è necessario e indispensabile per lo svolgimento della propria attività lavorativa. Questi potrà farlo presentando apposita istanza ed esibendo la documentazione che attesti la strumentalità del veicolo.
Ulteriore eccezione è prevista per le auto dei disabili. Infatti, l’Agenzia delle entrate-Riscossione non procede all’iscrizione del fermo amministrativo per i veicoli adibiti o destinati ad uso di persone diversamente abili e, laddove il fermo risultasse già iscritto, provvede alla sua cancellazione.
In questo caso, il debitore può chiedere l’annullamento allegando:
- copia della carta di circolazione dalla quale si evince la presenza sul veicolo di speciali dispositivi prescritti per la conduzione da parte di persona diversamente abile;
- copia della fattura di acquisto del veicolo mediante applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla 104/ 1992;
- copia del contrassegno auto “Parcheggio per disabili”, rilasciato dal Comune e in corso di validità alla data di notifica del preavviso o, nel caso di contestazione del fermo, a quella di iscrizione del medesimo.
Naturalmente, in tutti i casi in cui il veicolo sia intestato a soggetto diverso rispetto alla persona diversamente abile, sarà necessario allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del proprietario del veicolo che attesti l’utilizzo dello stesso veicolo per il trasporto dell’intestatario del contrassegno.