15 Gennaio 2014

Come evitare il modulo Rw con l’intermediario

di Ennio VialVita Pozzi
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La recente circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013 fa il punto anche sulla possibilità di evitare le segnalazioni nel modulo RW attraverso l’uso di intermediari residenti.

Si deve ricordare come l’esonero fosse stato originariamente previsto dalla C.M. n. 49/E/2009 punto 2.6 quando l’Agenzia aveva avuto modo di chiarire che il rimpatrio giuridico, al pari di quello materiale, esonera il contribuente dall’indicazione nel modulo RW delle attività rimpatriate. La presa di posizione fu favorevolmente accolta dagli operatori del settore in quanto il rimpatrio equivale, nella sostanza, all’intestazione fiduciaria.

Lo step successivo è contenuto nella C.M. 12/E/2010; in tale occasione l’Amministrazione finanziaria, sollecitata da un quesito in sede di Telefisco, ha chiarito che “l’esonero dalla compilazione del modulo RW riguarda tutti i beni (di natura finanziaria e di natura patrimoniale) oggetto di operazioni di rimpatrio, fisico e giuridico. Ciò in quanto l’intermediario che assume l’incarico di ricevere in deposito o in amministrazione i beni rimpatriati, indipendentemente dal luogo di effettiva collocazione delle attività, applica le ordinarie ritenute alla fonte o imposte sostitutive ed effettua le comunicazioni all’Amministrazione finanziaria dei redditi soggetti a ritenuta a titolo d’acconto ovvero delle operazioni suscettibili di produrre redditi imponibili non assoggettati al prelievo.”

Il suggello normativo, tuttavia, è giunto con la modifica dell’art. 4 operata dal D.L. 16/2012.

L’art. 4 co. 4, nella versione in vigore fino all’intervento della L. 97/2013, stabiliva espressamente che gli obblighi di compilazione del modulo RW non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari stessi.

Le risoluzioni n. 61/E del 31 maggio 2011 e n.23/E dell’8 marzo 2012 hanno delineato concretamente l’esonero dal modulo RW anche nei casi in cui l’intermediario non è intestatario dei beni ma ha un mero mandato a gestire.

Infine, la norma è stata riproposta nel comma 3 dell’art. 4 ad opera della L. 97/2013.

La formulazione sembra pressoché identica al passato, in quanto si prevede che gli obblighi di compilazione del quadro RW non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

A ben vedere, tuttavia, non è più richiesto semplicemente che i flussi siano riscossi per il loro tramite ma il più stringente requisito secondo cui tali flussi siano assoggettati a tassazione alla fonte.

Con questa modifica sarebbe venuta meno la possibilità di affidare la gestione di un immobile locato in quanto i canoni devono essere dichiarati dal proprietario italiano nel rigo RL12; si tratta di un reddito tradizionalmente non tassabile alla fonte dagli intermediari.

La previsione va però coordinata con l’estensione nell’applicazione di ritenute ad opera del comma 2 dell’art. 4. In sostanza, l’intermediario deve effettuare una ritenuta a titolo di acconto del 20% su un’ampia casistica di flussi in entrata che configurano redditi di capitale o redditi diversi (si veda il nostro intervento del 20 dicembre).

La circolare n. 38/E/2013 precisa che l’esonero è ora previsto:

  1. per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti;
  2. per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali;
  3. per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari.

E’ però richiesta l’ulteriore condizione secondo cui i redditi di natura finanziaria e patrimoniale siano stati assoggettati a tassazione mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva nell’ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli articoli 6 e 7 del D.lgs. n. 461/1997, delle imposte sostitutive o delle ritenute a titolo d’imposta o d’acconto sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 600/1973 o in altre o mediante l’applicazione della nuova ritenuta d’ingresso di cui abbiamo detto.

Come già precisato nella circolare n. 41/E del 31 ottobre 2012, l’esonero dalla compilazione del quadro RW è previsto anche nel caso di applicazione opzionale dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 da parte delle imprese di assicurazione estere.

Il problema che a questo punto emerge è il seguente.

Atteso che l’intermediario opera la ritenuta anche su locazioni e dividendi, come soddisfare il requisito in ipotesi di immobile sfitto o di partecipazione che non ha distribuito dividendi? La circolare mitiga la rigidità normativa accordando l’esonero se l’intermediario ha l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi. Viene, inoltre, puntualizzato che non può essere una prestazione di tipo occasionale pena l’onere di indicazione nel modulo rw.

Un ulteriore problema riguarda gli investimenti di cui egli è titolare effettivo anche se per il tramite dell’intermediario finanziario.

Si pensi al caso di una partecipazione in una società non white list che ha dei beni sottostanti.

Il soggetto ne risulta essere il titolare effettivo e quindi dovrebbe segnalare tali investimenti.

Ebbene, tale conclusione contrasterebbe con il dettato normativo per cui la circolare chiarisce che l’esonero compete anche con riferimento ai beni di cui il contribuente risulti “titolare effettivo” ai sensi della normativa antiriciclaggio, sempreché la partecipazione nella società estera o nell’entità giuridica, per il cui tramite ricopre detto status, sia amministrata o gestita da intermediari residenti con le modalità sopra specificate.