Come funziona il nuovo ART bonus?
di Guido MartinelliMarta Saccaro
Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio è stato pubblicato il D.L. n. 83/2014, salutato come il sistema di norme che dovranno dare nuovo impulso allo sviluppo del settore culturale in Italia e al rilancio del turismo. Tra le misure contenute nel provvedimento quella che ha suscitato il maggiore interesse è sicuramente quella contenuta nell’art. 1, destinato a disciplinare il cosiddetto “ART bonus” cioè il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.
Facciamo quindi una prima analisi dell’agevolazione e della sua portata applicativa.
In primo luogo bisogna sottolineare che l’agevolazione riguarda esclusivamente le erogazioni liberali in denaro: sono escluse quindi tutte le altre forme di finanziamento “in natura”.
I versamenti devono poi essere vincolati a specifiche finalità, analiticamente indicate dalla norma. Si tratta, nello specifico, di: interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Per i versamenti effettuati con le finalità sopra ricordate compete un credito d’imposta pari:
- al 65% delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;
- al 50% delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
In effetti la norma è “a termine”: vale solo per i due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013. Poi, chissà. Molto probabilmente si vorrà valutare l’effettivo impatto della disposizione per valutarne una eventuale riproposizione in futuro.
La disposizione pone poi un limite alla misura del credito d’imposta riconosciuto per l’effetto dei sopra richiamati versamenti. In particolare, per le persone fisiche e gli enti non commerciali il credito è pari al 15% del reddito imponibile mentre per i titolari di reddito d’impresa non può superare il 5 per mille dei ricavi annui. Il fatto di avere ancorato la fruizione del credito ai ricavi e non al risultato fiscale consente una più “certa” fruizione dell’agevolazione. In ogni caso, il credito di imposta deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo e, per le imprese, può essere utilizzato in compensazione (senza interferire con il limite annuale) e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Quindi supponendo che nel 2014 i ricavi siano 1.000.000 euro, per una liberalità di 10.000 euro l’impresa potrà beneficiare di un credito d’imposta di 5.000 euro (il limite del 5 per mille dei ricavi – 5.000 euro – è infatti minore rispetto al 65% del versamento, pari a 6.500 euro). Questo credito potrà essere utilizzato in tre rate da 1.667 euro l’una, anche in compensazione con altri tributi.
E’ previsto l’obbligo di pubblicizzare adeguatamente la donazione. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono infatti comunicare mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento (le modalità di comunicazione non sono indicate nel provvedimento). Questi soggetti sono poi tenuti a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, anche con un’apposita sezione nei propri siti web istituzionali.
Sono poi disposte incompatibilità con altre norme di agevolazione fiscale per le donazioni per iniziative culturali al fine di evitare che con un’unica liberalità si benefici di più agevolazioni. Per il periodo di vigenza dell’ART bonus è infatti previsto che non si applichino le agevolazioni previste per le persone fisiche dall’art. 15, comma 1, lett. h) ed i) del TUIR e quelle previste per le imprese dall’art. 100, comma 2, lett. f) e g) dello stesso provvedimento. Il nuovo provvedimento non riguarda invece la disposizione contenuta nella lettera m) del comma 2 dell’art. 100 del TUIR che da quasi quindici anni disciplina il cosiddetto “mecenatismo culturale” attraverso un meccanismo di comunicazioni annuali con il MBAC e l’Agenzia delle Entrate per i beneficiari dei finanziamenti e donatori. Vengono però definitivamente abrogate – anche perché, di fatto mai attuate – le disposizioni in tema di “micro-mecenatismo” dei privati alla cultura di cui all’art. 12 del D.L. n. 91/2013.
La nuova disposizione è immediatamente operativa: certo è che per definirne il funzionamento verrà presumibilmente emanata una circolare esplicativa da parte dell’Agenzia delle Entrate che potrà offrire nuovi spunti di riflessione sul nuovo meccanismo. La speranza, in ogni caso, avendo utilizzato la leva fiscale in maniera di tutto rilievo (prevedere un credito d’imposta non è lo stesso che prevedere una detrazione fiscale), è quella di avere proposto uno strumento appetibile per gli sponsor della cultura. Il tempo dirà se ciò si sarà verificato o meno.