Al fine di correggere eventuali errori o omissioni, sia commessi da chi ha prestato l’assistenza fiscale sia dal contribuente, occorre presentare, una rettifica ovvero un’integrazione del modello 730/2020.
In particolare, qualora il CAF o il professionista abilitato, successivamente alla trasmissione della dichiarazione, riscontri degli errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione stessa, deve:
avvisare il contribuente degli errori e dell’obbligo di presentare una dichiarazione rettificativa;
elaborare e trasmettere, all’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione rettificativa, purché non sia già stata contestata l’infedeltà del visto di conformità.
Il contribuente potrebbe, dopo essere stato avvisato dal CAF o dal professionista, non voler presentare la nuova dichiarazione.
In questo caso il soggetto, che ha presentato la dichiarazione, può:
acquisire la prova dello scambio di comunicazioni, relativo al diniego, tra CAF/professionista e contribuente;
comunicare, come chiarito con la circolare 19/E/2020, i dati rettificati all’Agenzia delle entrate.
Diversamente, qualora l’errore sia stato commesso dal contribuente, occorre verificare se le modifiche comportino o meno una situazione diversa da quella dichiarata in precedenza.
In particolare:
se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporti un maggior credito o un minor debito ovvero un’imposta pari a quella determinata con il modello 730/2020 originario, può presentare, alternativamente, il modello 730 integrativo, con l’indicazione del codice 1 nella relativa casella “730 integrativo”, o il modello Redditi PF 2020;
se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio, o di averli forniti in modo inesatto, può presentare il modello 730 integrativo, con l’indicazione del codice 2 nella relativa casella “730 integrativo”;
se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un’imposta pari a quella determinata con il modello 730/2020 originario, può presentare il modello 730 integrativo, con l’indicazione del codice 3 nella relativa casella “730 integrativo”;
se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito, deve presentare il modello Redditi 2020.
La scadenza per inviare un nuovo modello integrativo è la seguente:
25 ottobre, se si sceglie di presentare un nuovo modello 730/2020 integrativo per correggere errori che hanno comportato un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata;
10 novembre, per presentare un nuovo 730/2020 rettificativo, nell’ipotesi di errore da parte del sostituto d’imposta, del CAF o del professionista;
30 novembre, se si opta per l’utilizzo, in luogo del modello 730/2020 integrativo, il modello Redditi PF 2020, al fine di integrare la dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito.
Continua a leggere gli articoli dell’archivio di Euroconference News, abbonati subito!
Grazie all'abbonamento
Hai accesso all'archivio completo con tutti gli articoli di Euroconference News
Hai la possibilità di effettuare il download in pdf di tutti gli articoli di Euroconference News
Accedi a Euroconference in Diretta il servizio di aggiornamento settimanale (in differita)
Ricevi ogni mattina la newsletter direttamente sulla tua casella di posta
Sede WEB 26/05/2025, 29/05/2025, 05/06/2025, 09/06/2025, 12/06/2025, 16/06/2025, 19/06/2025, 23/06/2025, 26/06/2025, 30/06/2025, 03/07/2025, 07/07/2025, 10/07/2025 (L'orario degli incontri è visibile sulla brochure del corso)